Donazione in occasione di matrimonio: definizione
La donazione in occasione di matrimonio, disciplinata dall'articolo 785 del codice civile, si perfeziona anche se non viene accettata; tuttavia, non produce effetto fino a quando il matrimonio non viene realmente celebrato. La donazione può avvenire da uno sposo all'altro, oppure può essere compiuta da altri a favore di tutti e due i coniugi, di uno solo dei due coniugi o dei loro figli nascituri. Nel caso in cui il matrimonio venga annullato, anche la donazione diventa nulla, fermo restando che non vengono alterati i diritti acquistati da terzi tra il matrimonio e la data in cui la sentenza che dichiara il matrimonio nullo passa in giudicato. La donazione a favore dei figli nascituri non perde di efficacia, mentre il coniuge di buona fede - sempre in caso di annullamento del matrimonio - può conservare i frutti che ha ottenuto prima di presentare la richiesta di annullamento.
Quali sono le caratteristiche di una donazione in occasione di matrimonio?
La donazione in occasione di matrimonio si differenzia da quelle tipiche perché non può essere revocata da chi la effettua né in caso di sopravvivenza di suoi figli né per ingratitudine di chi la riceve. Affinché essa possa essere considerata valida ed efficace, non occorre che il donatario la accetti; anche se si tratta di una donazione dal valore elevato, non serve alcun atto pubblico del notaio sottoscritto in presenza di due testimoni. In sostanza, è sufficiente che il matrimonio venga celebrato, ma è indispensabile che l'atto pubblico indichi in maniera esplicita che è il matrimonio stesso a motivare la donazione.
Un avvocato matrimonialista.