Donazioni tipi: definizione
Sono diversi i tipi di donazioni che la legge permette di compiere: le persone che intendono disporre dei propri beni possono optare per una donazione di modico valore, per una donazione rimuneratoria, per una donazione ai nascituri o per una donazione dell’incapace.
Come si compie la donazione rimuneratoria?
La donazione rimuneratoria, nota anche come donazione per riconoscenza, viene compiuta in considerazione dei meriti del soggetto che ne beneficia, il quale viene remunerato per un servizio che ha svolto o che deve svolgere. Non possono essere ritenute donazioni le attribuzioni gratuite che avvengono in conformità agli usi per dei servizi resi, come – per esempio – le mance lasciate ai camerieri al ristorante. In quanto donazione, essa deve essere fatta con atto pubblico perché possa essere ritenuta valida: in caso contrario, la donazione rimuneratoria non produce alcun effetto, proprio perché l’assenza del rispetto del requisito di forma la rende nulla. Non è richiesta l’indicazione della ragione per la quale viene eseguita la donazione nell’atto pubblico.
Come si compie la donazione di modico valore?
La donazione di modico valore viene ritenuta valida anche in assenza di atto pubblico: vi si ricorre nel caso in cui si sia interessati a donare un bene mobile di valore modesto, per il quale non è necessaria una stima. Quello che conta è che il bene oggetto della donazione venga effettivamente e materialmente consegnato. Perché questo tipo di donazione possa essere considerato valido, in sostanza, è sufficiente la sussistenza di due condizioni: la prima è che il bene da donare abbia un valore contenuto, mentre la seconda è che il bene venga consegnato al beneficiario. Per stabilire se il valore del bene sia contenuto o meno, è necessario prendere in considerazione anche la situazione economica di chi dona.
Come si compie la donazione ai nascituri?
La donazione ai nascituri – come si può facilmente intuire – viene compiuta a favore di soggetti che devono ancora nascere. Essa è ammessa sia quando il nascituro è già stato concepito sia quando il nascituro non è stato ancora concepito, ma in questo secondo caso è necessario che sia figlio di una persona vivente nel momento in cui viene effettuata la donazione. Per ciò che concerne la donazione al concepito, invece, essa può essere ritenuta valida solo nel caso in cui il beneficiario nasca nei 300 giorni successivi alla conclusione della donazione. Il soggetto interessato a effettuare una donazione di questo tipo può indicare come beneficiari non solo figli propri, ma anche figli altrui.
Chiunque sia interessato a compiere una donazione.