Donazioni tra coniugi: definizione
Le donazioni tra coniugi rappresentano una particolare forma di donazione indiretta, in cui un contratto determina il trasferimento di un diritto o di un titolo da un soggetto ''donante'' ad un altro soggetto ''donatario''. L'oggetto trasferito può riguardare una somma di denaro o un bene immobile o mobile come una casa, una parte di essa o un'automobile; l'oggetto può anche essere rappresentato da un obbligo che viene assunto dal donante verso il donatario (ad esempio corrispondenza di una rendita in denaro da un coniuge all'ex).Questo trasferimento viene effettuato senza la ricezione di una controprestazione e quindi in maniera gratuita, con la riduzione della sfera giuridica del donante a favore di quella del donatario.
In parole più chiare, quando si parla di donazioni tra coniugi si intende dunque un'attività giuridica che determina l'impoverimento di una parte a favore dell'arricchimento dell'altra parte, senza che il cedente riceva alcunché in cambio. Sebbene questo atto non comporti dunque un impegno da parte del donatario, in ambito legislativo la donazione viene regolata attraverso diverse tipologie precise e solenni: l'obiettivo è infatti quello di permettere al donante di riflettere attentamente su ciò che sta facendo ed indurlo quindi a effettuare una decisione ben ponderata.
Il donante si deve infatti rendere conto sin da subito che l'eventuale annullamento della donazione viene regolato dal Codice Civile in maniera molto severa, rendendo valido l'atto di nullità solo in presenza di una forma di atto pubblico che prevede la presenza di due testimoni ed il necessario intervento di un notaio. È chiaro dunque che l'atto di nullità comporta delle spese notevoli soprattutto nel caso di beni e di rendite dall'importo elevato.
Come fare le donazioni tra coniugi?
Per effettuare una donazione tra coniugi è bene che le due parti separino prima i beni in comune: la donazione si rende infatti più chiara e giusta una volta che sono state decise le percentuali di proprietà di immobili e gli importi di denaro che ciascun coniuge ha il diritto di detenere.
Successivamente a questa operazione, ove essa sia necessaria, si possono effettuare le donazioni tra coniugi. Se l'importo in denaro da trasferire è minore di €3.000 si può pagare in contanti. Nel caso di trasferimento di beni o titoli di non modico valore è obbligatorio ma anche utile il ricorso all'atto pubblico ed al notaio, nonché ad avvocati che dovranno rappresentare le intenzioni delle controparti nel rispetto della legislazione.
Le spese e le tasse da pagare nelle donazioni tra coniugi
Oltre alle spese accessorie e del notaio vanno anche aggiunte quelle previste per gli avvocati nei casi in cui non vi sia accordo sulla nullità della donazione tra le parti e quelle relative alla tassazione per questo genere di operazioni.Per questa ultima voce di spesa l'aliquota prevista nel caso di donazioni tra coniugi è pari al 4%. Si parla quindi di una percentuale relativamente bassa ma a cui deve essere aggiunto l'inserimento di una franchigia da 1 milione di euro da moltiplicare per il numero dei donatari.
Nei casi in cui il trasferimento del titolo o del bene veda come donatario un soggetto portatore di handicap grave l'aliquota di donazione è da applicarsi esclusivamente sull'eventuale parte di valore che eccede la cifra di 1 milione e 500 mila euro.
Se l'oggetto del trasferimento è rappresentato da uno o più beni immobili le relative imposte catastali e ipotecarie vengono calcolate con aliquote rispettivamente dell'1 e del 2%.
Nel caso in cui il beneficiario del trasferimento possegga i requisiti per l'acquisto della prima casa le imposte in questione saranno di un importo fisso di 168 euro per ciascuna imposta.
La suddetta donazione tramite atto pubblico e ricorso al notaio viene definita ''formale''. È evidente però che ci siano casi in cui le controparti godono di un rapporto elevato di fiducia reciproca. In questi casi la donazione tra coniugi può anche essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti diversi e meno costosi, il cui ricorso asseconda anche l'intento di effettuare un'operazione consensuale e basata appunto ''sulla fiducia''. Tuttavia questa possibilità è valida esclusivamente per beni di modesto valore, in cui la donazione viene perfezionata con l'effettivo trasferimento del bene dal soggetto donante al donatario. Il valore modesto non viene considerato con un importo fisso dalla legislazione italiana ma dipende dalle disponibilità economiche sia dal donatore che del beneficiario del bene.