Contratto d'opera: definizione
Il contratto d’opera (codice civile articoli 2222 – 2228) è quello mediante il quale una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso il committente. (ad esempio: prestazione d’opera intellettuale, artistica, eccetera). Il contratto d’opera rientra nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione prolungata, ed è essenzialmente oneroso, pur potendo il corrispettivo anche non corrispondere ad una somma di denaro.
L’elemento che consente di distinguere il contratto d’opera dall’appalto è dato dal fatto che l’opera o il servizio è compiuto con lavoro prevalentemente proprio, in quanto non è necessaria quella complessa organizzazione di mezzi ed attività che è propria dell’appalto.
Contratto d'opera: rapporto tra committente e prestatore d’opera
Tra il committente e il prestatore d’opera non deve intercorrere alcun vincolo di subordinazione: il prestatore d’opera è un lavoratore autonomo, non sottoposto al potere direttivo, organizzativo, disciplinare del beneficiario dell’opera o del servizio. La legge configura lo schema contrattuale in esame come residuale rispetto ad altre figure contrattuali; ne consegue pertanto che la disciplina del contratto d’opera non si applicherà quando, ad esempio, il prestatore d’opera ha assunto l’obbligo di trasferire persone o cose da un luogo all’altro, perché in questo caso si tratterà di un contratto di trasporto; oppure allo stesso modo si rientrerà nella disciplina del mandato quando il prestatore d’opera si è impegnato a compiere un’attività di conclusione di affari per conto di un altro soggetto.Il contratto va redatto per iscritto.
È consigliabile rivolgersi ad un avvocato, per meglio analizzare e redigere le clausole contrattuali oggetto del contratto.
