Mandato: definizione
Il contratto di mandato è l'accordo mediante il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra parte (mandante). Il mandato è un contratto tipicamente oneroso (ossia prevede la corresponsione di un compenso al mandatario); può, però, esser stipulato anche a titolo gratuito. Qualora l’eventuale compenso non venga stabilito dalle parti può essere desunto dalle tariffe professionali, dagli usi o, in caso di dissenso, stabilito dal giudice.
Tipologie di mandato
Il mandato può essere conferito per il compimento di uno o più atti specifici (mandato speciale) o per la gestione della totalità degli interessi del mandante (mandato generale).
Il contratto di mandato può essere stipulato con uno o più mandatari, nel secondo caso ciascun mandatario potrà svolgere il proprio compito da solo (mandato disgiuntivo) oppure congiuntamente con gli altri (mandato congiuntivo).
Gli effetti pratico-economici derivanti dal negozio stipulato dal mandatario devono, in virtù del contratto di mandato, comunque prodursi infine nei confronti del mandante.
Nello specifico:
- per gli immobili o i mobili iscritti in pubblici registri (codice civile ex articolo 1706 2.)il mandatario è obbligato a ritrasferirli al mandante; in caso di inadempimento si osservano le norme relative all'obbligo di contrarre;
- per i beni mobili il mandante può rivendicare le cose acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede (codice civile articolo 1706 1);
- per i crediti acquistati dal mandatario è previsto che il mandante, sostituendosi al mandatario, possa esercitare il diritto di credito derivante dall’esecuzione del mandato.
Il mandato può essere stipulato anche nell’interesse del mandatario o di un terzo (mandato in rem propriam) qualora il compimento dell’atto possa concorrere a soddisfare anche un loro interesse.
Estinzione del mandato
Il mandato può estinguersi per i seguenti motivi:
- scadenza del termine;
- morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario;
- revoca del mandante;
- rinuncia al mandato da parte del mandatario.
Il contratto di mandato va redatto per iscritto, obbligatoriamente se ha per oggetto attività di compravendita di beni per il trasferimento dei quali la legge prevede la forma scritta.
E’ consigliabile rivolgersi ad un avvocato per la migliore analisi del contenuto delle clausole che si andranno ad implementare.