Il Professionista su misura per te
o richiedi una
Chiedi una Consulenza o Preventivo Gratuito

Trust

del 27/01/2011
CHE COS'È?

Trust: definizione

In un’economia matura come quella in cui viviamo e dove sviluppiamo prevalentemente le nostre attività produttive, riesce difficile pensare allo sviluppo di attività d’impresa e professionali, senza pensare alle implicazioni di carattere patrimoniale.
Questo in un’ottica tanto di tutela del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare, fin qui conquistato, tanto nell’eventualità successoria per la tutela dei nostri eredi.
In questi anni, con il maturare delle personalità imprenditoriali e professionali in campo, ha assunto un ruolo fondamentale, quanto formidabile, l’istituto del Trust quale protezione dei beni conquistati negli anni e sui quali i creditori possono rivolgere le loro pretese; sempre che sia correttamente istituito, nel rispetto dell’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dei propri debiti con l’intero suo patrimonio presente e futuro.
Il Trust non può costituirsi per evitare negativi accadimenti patrimoniali dell’ultima ora. Infatti, non potrà evitare l’azione revocatoria con la quale il creditore tenterà di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che conosceva il pregiudizio che arrecava al creditore.
Quindi occorre che il Trust sia lecito e meritevole di tutela giuridica perché si possa segregare il proprio patrimonio da quello istitutivo.
Con il Trust, da un lato i beni attribuiti al Trust fuoriescono dalla sfera giuridica del disponente per entrare in quella del trustee, con la conseguenza che i creditori del disponente perdono l’opportunità di soddisfare le loro ragioni sui beni confluiti nel trust; dall’altro, i beni del trust divengono “proprietà” del trustee, ma non vanno a confondersi con il restante suo patrimonio personale, per cui si crea un patrimonio separato ed autonomo rispetto al trustee, cui nessuno se non i beneficiari del Trust possono ottenerne i frutti presenti e futuri.

Dott. Fabrizio Pescatori
Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
Fabrizio Pescatori


COME SI FA

Il Trust si fonda su alcune figure essenziali per il suo funzionamento:

  • il disponente: colui il quale disponendo del patrimonio mobiliare ed immobiliare istituisce il Trust;
  • il trustee: nominato dal disponente che indica lo scopo che il trustee deve osservare. Può essere una persona fisica o giuridica;
  • il guardiano: designato dal disponente per vigilare sull’attività del trustee;
  • i beneficiari: nominati dal disponente, che otterranno i frutti del Trust, ovvero la devoluzione dei beni alla cessazione dello stesso.

I beni conferiti in Trust hanno contenuto patrimoniale: denaro, immobili, azioni, opere d’arte, eccetera.
Il trustee diventa il proprietario dei beni vincolati al Trust, ma questi beni rimangono separati dal patrimonio del trustee, con la conseguenza che non sono mai aggredibili dai creditori di quest’ultimo.
Il trust è un istituto redatto in forma scritta con atto notarile.


CHI

L’istituto del Trust può trovare applicazione per molteplici fattispecie. Così, nel caso in cui:

  • Il titolare di un’azienda, con due figli, intenda assicurare lo sviluppo e la continuità aziendale della propria società affidandola agli stessi evitando future tensioni gestionali. Potrà in tal caso, donare anche il 49% della società a ciascun figlio ed il residuo 2% ad un Trust che non interferisce nell’attività di comune accordo tra i figli, ma in caso di dissidio, ovvero di volontà di paralizzare da parte di uno dei due l’attività della società, potrà richiedere di argomentare le proprie motivazioni, fino a poter esercitare il diritto di voto. Il Trust cesserà quando uno dei due fratelli, ovvero degli eredi di quest’ultimi, decideranno di disimpegnarsi dall’investimento, cedendo la propria quota e quindi venendo meno lo scopo del Trust.
  • Il disponente sia titolare della maggioranza delle azioni/quote di una società di capitali; per evitare che la partecipazione si frammenti fra gli eredi con la possibilità che la famiglia perda il controllo a seguito della cessione di un erede a soci terzi, ledendo così i diritti degli altri, istituisce il Trust conferendone le azioni e disponendo che la eventuale futura vendita, parziale o totale, avvenga nel rispetto delle uguali proporzioni tra gli eredi.
  • Si voglia garantire il successo di una procedura concorsuale, conferendo ad un Trust quanto previsto, in denaro o beni mobili ed immobili, nella proposta di concordato a favore dei creditori, sottraendoli alla disponibilità dei proprietari e/o di eventuali creditori di questi. L’intestazioni quindi al Trustee, soggetto indipendente, consente anche un migliore realizzo dei beni evitando di doverli svendere per realizzare quanto promesso.

FAQ

Quali sono gli svantaggi legati all’istituzione del trust?

I limiti del Trust sono attualmente riconducibili all’imposizione fiscale, infatti sebbene l’atto istitutivo del Trust sconti l’imposta fissa di registro, per euro 168,00, per l’Agenzia delle Entrate l’atto istitutivo è soggetto all’imposta di donazione, mentre non è soggetta ad alcun prelievo l’attribuzione dei beni che il trustee effettua a favore dei beneficiari in quanto l’imposta è già scontata al momento della istituzione. Questa impostazione è evidentemente oggetto di contenzioso, poiché con l’istituzione del trustee non si verifica in capo al beneficiario il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione, questa sarà dovuta, in epoca successiva, con l’attribuzione dei beni dal trustee ai beneficiari. In tal senso, si sono  espresse recentemente alcune Commissioni tributarie provinciali.
vota  

Con l'inserimento dei miei dati dichiaro di aver preso visione ed accettato il Trattamento dei Dati

CONTRATTI COMMERCIALI: VOCI CORRELATE

Agenzia

di del 31/03/2011

L’agenzia è il contratto con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per cont..

Concessione di vendita

di del 31/03/2011

La concessione di vendita è un contratto atipico (integrando alcuni elementi del contratto di compra..

Contabilità: agenti procacciatori Enasarco

di del 11/02/2016

Gli agenti procacciatori non devono essere iscritti all'Enasarco. I cosiddetti procacciatori di affa..

Contratto di distribuzione

di Avv. Gianluca Grisolia del 04/08/2011

A differenza della maggior parte dei contratti commerciali, in Italia i contratti di distribuzione n..

Factoring

di Dott. Francesco Campobasso del 11/12/2012

Il factoring è un contratto atipico di matrice anglosassone, per l’effetto non compiutamente regolat..