Contratto di somministrazione: definizione
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga verso il corrispettivo del prezzo, a eseguire, in favore dell'altra, prestazioni periodiche e continuative di cose (art. 1559 c.c.).
Le prestazioni periodiche sono quelle che si ripetono a distanza di tempo, secondo scadenze determinate.
Le prestazioni continuative sono invece quelle che si prolungano ininterrottamente per tutta la durata del contratto.
Prestazioni periodiche e continuative possono riferirsi anche a servizi: in tal caso si ha una figura mista per la quale si osservano sia le norme previste per l'appalto sia quelle previste per la somministrazione.
Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal l'obbligo da parte del somministrante di effettuare una pluralità di prestazioni connesse tra loro, seppur autonome.
L'entità della somministrazione, qualora non stabilito dalle parti, si commisura al normale fabbisogno del somministrato avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Il pagamento del prezzo deve avvenire all'atto delle singole prestazioni ed in proporzione a ciascuna di esse, qualora non stabilito diversamente.
Di solito il contratto di somministrazione viene stipulato tra il produttore industriale, quale somministrante, e il rivenditore di prodotti (somministrato): il primo si obbliga a rifornire continuativamente il rivenditore dei propri prodotti.
Per la redazione e la stipula di tale tipologia di contratto, proprio perchè vi sono obbligazioni reciproche durature nel tempo, si consiglia agli interessati di richiedere il parere di un esperto in materia.