Somministrazione: definizione
La somministrazione (codice civile articolo 1559) è il contratto con il quale una parte si obbliga, a fronte del corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di beni o servizi.
La somministrazione è contratto tipicamente di durata. Esso consente di soddisfare un bisogno durevole del somministrato attraverso la stipulazione di un unico contratto che assicuri la regolarità delle forniture nel tempo e la stabilità dei prezzi.
Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Nella pratica, possiamo identificare come somministrazione il contratto che viene utilizzato per la fornitura dei cosiddetti servizi essenziali (luce, acqua, telefono, gas, eccetera).
La somministrazione è un contratto che può avere ad oggetto solamente la prestazione di cose, in proprietà o in uso. Il contratto che invece ha per oggetto la prestazione periodica o continuativa di servizi costituisce appalto di servizi.
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione a ciascuna di esse.
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione (codice civile articolo 1569).
Il contratto di somministrazione va redatto in forma scritta.
E’ consigliabile rivolgersi ad un avvocato per la migliore redazione delle clausole contrattuali.