Cessione di azienda: definizione
Con il contratto di cessione di azienda il cedente trasferisce il complesso aziendale ad un acquirente, il cessionario, dietro il corrispettivo del pagamento di un determinato prezzo. L'azienda viene ceduta unitariamente, con debiti e crediti (a meno che non sia contrariamente convenuto) e con subentro nei rapporti contrattuali in essere (codice civile articolo 2558 e seguenti).
Per quanto concerne il prezzo, si dovrà indicare in atto quale parte di esso è dovuta per l’acquisto di beni e quale parte per il cosiddetto “avviamento”. Infatti il valore dell'azienda può subire rettifiche da parte dell'ufficio del registro, proprio con riferimento all'avviamento, calcolato sulla base del reddito prodotto negli anni precedenti la cessione.
Formalmente la cessione dell'azienda richiede l'autenticazione delle firme, secondo quanto dispone la legge n. 310/1993 (cosiddetta Legge Mancino): il contratto è quindi effettuato necessariamente in forma scritta.
Profili fiscali: la cessione d'azienda è soggetta all'imposta di registro con l'aliquota del 3% calcolato sul prezzo di cessione (con un minimo di euro 129,11).
Occorre indicare se il pagamento del prezzo:
- è stato effettuato prima della firma dell'atto;
- viene effettuato contestualmente alla firma dell'atto;
- è dilazionato.
In caso di dilazione indicare l'importo e le scadenze delle rate di dilazione, nonché le garanzie che sono pattuite a favore del venditore e in particolare:
- se vengono rilasciate cambiali;
- se è pattuita la riserva di proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.
Contratto preliminare: avvocato. Contratto definitivo: avvocato e notaio (essendo obbligatoria, nel contratto definitivo, l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di quest’ultimo).