Engineering: definizione
L’Engineering è il contratto con il quale una parte (prestatore) si obbliga nei confronti di un’altra (committente) ad elaborare un progetto, di natura industriale, architettonica, urbanistica, ed eventualmente a realizzarlo, ovvero a dare realizzazione a progetti da altre imprese elaborati, ricevendo a titolo di corrispettivo una somma di denaro, eventualmente sostituita da royalties, o partecipazioni agli utili dell’attività imprenditoriale avviata in seguito alla realizzazione del progetto. Se è convenzionalmente pattuito, il prestatore si obbliga anche a svolgere prestazioni accessorie di assistenza tecnica.
Il committente può essere un privato, un imprenditore o un ente pubblico.
Il prestatore è normalmente una società di ingegneria e assai spesso una società di capitali o un gruppo di società (o un’associazione o un consorzio) che assume solidalmente o frazionatamente l’esecuzione delle prestazioni richieste.
Nulla impedisce che il prestatore sia una persona fisica, sempre che rivesta quella qualità di imprenditore, singolo o associato, che vale a differenziare anche soggettivamente il contratto di prestazione d’opera intellettuale. Quando si parla di società di ingegneria occorre fare riferimento ad un’impresa che offre una complessa ed articolata gamma di prestazioni concettuali con modalità sistematiche ed integrate, la cui utilità si esplica nel favorire i processi di accumulazione del capitale fisso in termini di rapidità, minimizzazione dei costi e affidabilità delle strutture produttive da realizzare.
Il contratto di engineering va redatto per iscritto.
E’ preferibile avvalersi della consulenza di un avvocato per la migliore analisi ed implementazione delle clausole contrattuali. Quanto poi ai contenuti più squisitamente tecnici sarà necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esperto in materia (esempio: ingegnere, architetto).