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doveri che i diversi condomini o inquilini sono tenuti a rispettare all’interno
del fabbricato, nelle parti comuni e nei rapporti di rispetto con il vicinato. 
Spesso il possesso e la conduzione di animali all’interno dell’area
condominiale è stata oggetto di discussione tra condomini presenti alle assemblee condominiali, soprattutto a causa del disturbo al riposo e al quieto
vivere, tanto che per ovviare a questo problema si è spesso introdotto in
regolamento il divieto di detenere anche temporaneamente animali domestici.
Ebbene tutto questo sta per cambiare: il 27 Settembre 2012 la Camera ha approvato il
testo sulla Riforma del Condominio. Tra gli articoli del testo ce n’è uno, l’art.16,
che torna a sottolineare prepotentemente ciò che è contenuto negli articoli del
Codice Civile in materia di diritti del condomino, tra cui il diritto a
possedere animali da compagnia: a questo proposito è stato inserito un nuovo
comma all’art. 1138 del C.C. ove si sottolinea come “le norme del regolamento
(di condominio) non possono porre limiti alle destinazioni
d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere
animali da compagnia”. 
Rimangono comunque validi i limiti imposti alla buona
conduzione e possesso del compagno a quattro zampe: immissione sonora nei
limiti concessi dal grado di tolleranza e dai nuovi valori previsti dalla norma
Uni 11360, decoro e pulizia delle parti comuni, prevenzione e salute degli
animali. Qualora si verificassero casi di intolleranza tra condomini in
materia, la legge rimanda la controversia al Mediatore Civile come previsto
dalla legge 10 del Febbraio 2012.
Con questa nuova legge viene definitivamente esclusa la possibilità di imporre al proprietario dell’unità immobiliare di tenere con se il proprio animale, vietando altresì di inserire tale clausola all’interno dei nuovi regolamenti di condominio, così come dovranno essere rivisti i precedenti che contenevano tale limite di diritto.

 
             
                            
                             
                            
                            