La ricevuta di pagamento emessa dall'amministratore al condomino rappresenta la prova della ricezione di un pagamento, ma non non la ricognizione di un debito.
Quindi tale quietanza non esime colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare l'attendibilità di quanto in essa contenuto.
Con sentenza n. 17246 del 22 luglio 2010 la Corte di cassazione ha voluto in merito precisare che senza una ordinata contabilità da cui trarre indicazioni delle somme dovute da ciascuno dei condomini, le ricevute rilasciate al condomino dal traente-amministratore non costituiscono prova sufficiente dell'acquisizione della loro valuta da parte del condominio stesso, anche per il fatto che gli assegni erano stati dall’amministratore stesso emessi come mandatario della società condomina.
a cura della Redazione