Mediazione civile e commerciale (conciliazione): definizione
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La mediazione può essere:
- facoltativa, quando viene avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo;
- demandata, quando il giudice, investito delle controversia, invita le parti a tentare la mediazione;
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.
Per i procedimenti instaurati successivamente al 20 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria in caso di controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per i procedimenti instaurati successivamente al 20 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria anche in caso di controversia in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Avv. Mattia Sterbizzi
La mediazione si introduce con una semplice domanda da depositare presso il prescelto organismo di mediazione. La domanda deve contenere, oltre all'indicazione dell'organismo adìto, i nomi delle parti, l’oggetto della pretesa e le relative ragioni.
Se, nell’ambito del procedimento di mediazione, le parti raggiungono un accordo, quest’ultimo deve essere omologato dal giudice e, quindi, diviene esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
La mediazione è svolta da un soggetto terzo imparziale, il mediatore, che opera nell’ambito di un ente pubblico o privato (cosiddetto organismo di mediazione). Gli organismi di mediazione devono sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia ed erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge e del loro regolamento interno (che deve essere previamente approvato dal Ministero della Giustizia).
Nel procedimento di mediazione le parti non devono essere rappresentate da un avvocato. Ciononostante, appare estremamente opportuno avvalersi di un'assistenza legale qualificata e specializzata, in grado di assicurare sia un accurato inquadramento giuridico dei fatti oggetto della controversia sia un'equilibrata valutazione sulle conseguenze delle decisioni da assumere nel corso del procedimento di mediazione.