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Organismi di conciliazione

Argomento: Conciliazione e mediazione

Aggiornato al 14/02/2012

CHE COS'È
Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 non affida il ruolo di conciliatore-mediatore a chiunque, ma impone, per la serietà del procedimento e di chi lo governa, una serie di regole.
Sono deputati all’attività conciliativa, infatti, solo organismi di conciliazione che sono stati accreditati presso il Ministero di Grazia e Giustizia, a seguito di una verifica di alcuni requisiti organizzativi dell’organismo stesso e di disciplina regolamentare del procedimento, che il Ministero esercita in applicazione della legge e del regolamento attuativo della legge.
Solo organismi provenienti dagli Ordini professionali e le Camere di Commercio hanno un diritto all’automatico accreditamento.
Anche i mediatori possono svolgere attività solo se iscritti in appositi Albi tenuti dal Ministero il quale ne garantisce la partecipazione a corsi di formazione.

Prof. Avv. Claudio Cecchella
Ordine degli Avvocati di Pisa
Studio Cecchella e Soci
COME SI FA
L’organismo di conciliazione, gode di una certa libertà nelle scelte organizzative, ma deve assecondare in quelle regolamentari alcuni principi fondamentali:

  1. il dovere di riservatezza delle dichiarazioni delle parti e delle informazioni acquisite nei procedimenti, tanto che i mediatori godono della protezione del segreto professionale e non possono rendere testimonianza dei fatti, delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite;
  2. devono rispettare il contraddittorio, ovvero far partecipare tutte le parti coinvolte nella lite al procedimento, mediante idonea informativa;
  3. devono assicurare l’imparzialità del mediatore, la cui terzietà rispetto all’oggetto della controversia lo assimila ad un ruolo di imparzialità parificabile a quello del Giudice;
  4. deve formare e preparare i mediatori che svolgono la loro attività all’interno dell’organismo, attingendo dall’apposito elenco tenuto presso il Ministero.
Gli organismi di mediazione sono soggetti a verifiche e controlli del Ministero.
Tra l’organismo e la parte si perfeziona un contratto di servizio dove l’organismo ha l’obbligo di prestare l’attività mediativa a titolo oneroso e la parte a osservare il regolamento e a corrispondere le competenze fissate in apposito tariffario, anch’esso approvato dal Ministero.
Non esiste invece alcun legame tra mediatore e parti: il mediatore interviene in un rapporto che lo lega solo all’organismo, a cui risponde, come in un contratto di prestazione professionale.

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