CHE COS'È?
Conciliazione procedimento: definizione
Una certa analogia del procedimento di conciliazione con il processo giurisdizionale innanzi al giudice (già rilevata nella voce Conciliazione: imparzialità e riservatezza) ha modo di emergere particolarmente nella disciplina del procedimento.
In primo luogo l’articolo 4 del decreto legislativo assimila l’istanza conciliativa alla domanda giudiziale, quanto ai suoi contenuti, dovendo indicare le parti, il diritto controverso e le ragioni che portano la parte a pretenderlo, secondo gli elementi di identificazione della domanda propri di un atto giudiziale.
Ai sensi dell’articolo 5, inoltre, l’istanza di conciliazione produce effetti analoghi a quelli di una domanda giudiziale (vedi voce Domanda di conciliazione).
L’articolo 4, poi, sancisce il principio del contraddittorio ovvero la necessità che l’istanza conciliativa sia comunicata con mezzo idoneo all’altra parte, la quale avrà diritto a partecipare al procedimento e a contraddire alle pretese dell’istante: si tratta di elementi che avvicinano molto il procedimento conciliativo al rispetto del diritto di difesa e del diritto di contraddire.
COME SI FA
La durata del procedimento conciliativo non può essere superiore a 4 mesi, da calcolare a partire dal momento del deposito dell’istanza conciliativa presso l’organismo di conciliazione.
Ogni altra regola è lasciata al regolamento adottato dall’organismo di conciliazione approvato dal Ministero, salva la possibilità sancita dall’articolo 8 del decreto legislativo che il mediatore nomini un consulente il quale come esperto possa coadiuvare le parti a raggiungere l’accordo: una sorta di manifestazione del diritto alla prova delle parti nel procedimento, ancora una volta in analogia al processo davanti al giudice.
CHI
E' opportuno rivolgersi agli Organismi di Conciliazione.