Mediazione circolazione veicoli: definizione
La mediazione in materia di risarcimento dei danni derivanti
dalla circolazione di veicoli e natanti è diventata obbligatoria il 20 marzo
del 2012. La mediazione viene svolta da un soggetto terzo il cui obiettivo è
quello di permettere alle parti di arrivare a un accordo amichevole e di
formulare una proposta per risolvere un'eventuale controversia.
In che cosa consiste la mediazione?
La riforma che ha introdotto il sistema della mediazione
civile nel nostro Paese è entrata in vigore il 21 marzo del 2011: il
suo obiettivo è quello di ridurre il flusso di nuove cause in ingresso e,
d'altra parte, mettere a disposizione del cittadino uno strumento più veloce e
più semplice per la risoluzione delle controversie. Con la mediazione, le parti
in causa assistite dagli avvocati si incontrano con il
mediatore professionista presso un organismo di mediazione che sia accreditato
dal Ministero della Giustizia, in modo tale da provare a trovare un accordo.
1. Che cosa si intende con negoziazione assistita?
Dal 9 febbraio del 2015 tutti coloro che vogliono agire in
giudizio per ottenere il risarcimento di danni che sono stati provocati
dalla circolazione di veicoli sono tenuti a invitare la
controparte in maniera preventiva a sottoscrivere una convenzione di
negoziazione con l'assistenza di avvocati, in modo tale che si tenti di
dirimere in modo amichevole la controversia, in sede stragiudiziale. In assenza
di negoziazione assistita, non si può procedere con l'inoltro della domanda
giudiziale. La negoziazione assistita è stata introdotta dal
decreto legge n. 132 del 2014 nel nostro ordinamento, e fa parte degli
strumenti di alternative dispute resolution che caratterizzano l'ordinamento
giuridico italiano. La ratio della negoziazione assistita in questo ambito
consiste nel provare a favorire la risoluzione in sede stragiudiziale delle
controversie, così che il sistema della giustizia civile possa essere
decongestionato.
2. Come si concretizza la negoziazione assistita?
Con la negoziazione assistita, le parti in lite arrivano
a sottoscrivere una convenzione, vale a dire un accordo tramite cui concordano
per cooperare con lealtà e in buona fede al fine di risolvere la controversia
in maniera amichevole, con l'assistenza di avvocati.
3. Che differenza c'è tra la negoziazione assistita e la mediazione?
Sia la mediazione che la negoziazione assistita rientrano
nel novero dei sistemi di alternative dispute resolution: in
entrambi i casi si ha a che fare con l'intenzione di giungere a un accordo di
natura privatistica per risolvere le controversie. La negoziazione assistita e
la mediazione sono strumenti che possono convivere e che, addirittura, possono
operare nella stessa controversia: non sono, dunque, alternative l'una rispetto
all'altra. La principale differenza tra i due istituti va ravvisata nel fatto
che nella mediazione è prevista la presenza di un mediatore, cioè un soggetto
terzo che è tenuto a essere imparziale ed è estraneo alla vicenda, con il
compito di favorire il dialogo tra le parti, di agevolare il raggiungimento di
un accordo e di stimolare la comunicazione. Nella negoziazione assistita,
invece, il mediatore non c'è. Un altro elemento di distinzione tra i due
istituti è che con la mediazione ci possono essere delle sessioni separate, con
una delle parti in lite che incontra il mediatore in assenza dell'altra; la
stessa cosa non può avvenire, invece, nel caso della negoziazione assistita.
Una negoziazione assistita può fallire ma la mediazione può avere successo: i
due esiti possono anche non essere correlati.