Mediazione civile e commerciale contratti bancari: definizione
Per contratti bancari si intendono quei contratti con cui le banche operano nei confronti della clientela, provvedendo a procurarsi denaro o ad impiegarlo ovvero a fornire i servizi necessari a tali operazioni.
Le banche svolgono una attività di intermediazione nella circolazione del denaro: sono enti che professionalmente, nella veste di imprenditori, esercitano la funzione di:
- raccogliere fondi dai risparmiatori (operazioni passive)
- concedere crediti a privati, imprese ed enti pubblici (operazioni attive)
- prestare particolari servizi accessori (operazioni accessorie)
La principale caratteristica di detti contratti consiste nel fatto che una delle parti è un istituto bancario.
La ricordata definizione si ricava innanzitutto tenendo conto della disciplina
specifica contenuta nel codice civile e in secondo luogo aderendo a quella che
è oggi la dottrina prevalente che individua il carattere unitario dei contratti
bancari in un elemento soggettivo e precisamente nel fatto che essi sono posti
in essere da una banca nell’esercizio della sua attività di impresa.
L’introduzione di una disciplina organica
e compiuta dei contratti bancari avviene per la prima volta con l’entrata in
vigore del codice civile del 1942 che, agli art.1834-1860, ne regolamenta,
come noto, i principali tipi.
Va invero precisato che la qualificazione dei contratti bancari non può più
ai nostri tempi limitarsi alle tipiche operazioni descritte agli art.1834 e
ss. cod. civ.
Infatti, l’entrata in vigore del Testo
unico bancario (D.lgs.385/1993) ha consentito alle banche non solo la
tradizionale attività di intermediazione nella circolazione del denaro
consistente nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nella erogazione del
credito (apertura di credito, anticipazione bancaria, sconto), ma anche lo
svolgimento di qualsiasi altra attività finanziaria.
Sono, inoltre, consentite le attività connesse o strumentali a quella
finanziaria. Ed ancora.
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 le banche possono anche svolgere servizi di investimento
nei confronti del pubblico, cioè possono svolgere tutte quelle attività di
negoziazione, collocamento, gestione e mediazione aventi ad oggetto strumenti
finanziari.
Ne discende che la nozione di contratto bancario va considerata più ampia di
quella desumibile dalle norme del codice civile, ricomprendendo non più solo le
tipiche attività di intermediazione nella circolazione del denaro, ma anche
ogni altra attività finanziaria e di investimento.
La funzione dei contratti bancari è, dunque, quella di offrire alla banche strumenti
giuridici idonei all’esercizio della loro attività di impresa.
Contratti bancari tipici e operazioni accessorie
Nell’ambito della complessa attività
svolta dalle banche, bisogna operare una triplice distinzione tra operazioni
tipiche o fondamentali, operazioni accessorie e operazioni occasionalmente
bancarie.
Rientrano nella prima categoria i contratti bancari tipici disciplinati nel
codice civile, attraverso i quali la banca esercita la sua funzione tipica di
impresa di intermediazione nel credito.
Detta funzione si realizza attraverso lo
svolgimento di operazioni attive e passive: con le prime, la banca impiega la
propria disponibilità di capitali concedendo credito ed assumendo così la veste
di creditore; con le seconde raccoglie risparmio tra il pubblico, assumendo la
veste di debitrice.
Appartengono alla categoria dei contratti bancari tipici espressamente
disciplinati dal codice civile il deposito bancario (art. 1834 cod. civ.),
l’apertura di credito (art. 1846 cod. civ.) e lo sconto bancario (art. 1860
cod. civ.).
Inoltre, vengono fatti rientrare tra i
contratti bancari tipici anche quelli attraverso i quali si attua l’intervento
della banca nei pagamenti, quali i conti correnti bancari, le convenzioni di
assegno, i crediti documentari.
Diversamente, si considerano operazioni accessorie quelle attività mediante le
quali la banca non svolge la sua tipica attività intermediaria nel credito, ma
presta al pubblico servizi diversi. Tali operazioni rientrano o risultano dalla
combinazione di contratti già noti. Le uniche operazioni accessorie
disciplinate espressamente dal codice al capo dedicato ai contratti bancari
sono: il deposito di titoli in amministrazione (art. 1838 cod. civ.) ed il
servizio della cassetta di sicurezza (art. 1839 cod. civ.).
Vanno, comunque, comprese tra i servizi
accessori altre operazioni quali i depositi di custodia di titoli e valori, i
depositi a custodia chiusi, il servizio incassi di titoli o di valuta estera,
il cambio della moneta ed altri servizi a favore del pubblico.
Da ultimo, per completezza, si parla di contratti occasionalmente bancari
ogniqualvolta la banca si avvale di strumenti negoziali previsti
dall’ordinamento a favore di tutti i soggetti (ad es. mutuo, riporto,
fideiussione, avallo, accettazione cambiaria, mandato di credito). Tali
contratti, in quanto posti in essere da una banca, pur non assumendo la
qualifica di contratti bancari, possono tuttavia subire modifiche nella loro
disciplina (ad es. un mutuo può assumere particolari caratteri nei cd.
finanziamenti bancari nei quali, pur rimanendo invariata la causa del negozio,
diventa sempre elemento del contratto la destinazione della somma mutuata: cd.
mutuo di scopo).
Il conto corrente bancario
Si definisce contratto di conto corrente bancario l’accordo con cui la banca si impegna nei confronti del cliente, sul presupposto dell’esistenza di una disponibilità presso di sé, a “prestare un servizio, consistente in sostanza in un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni”.
Rientrano nel concetto di servizio di cassa tutte le prestazioni di servizi di pagamento tra cui la trasmissione o la esecuzione di pagamento effettuati con qualunque modalità: operazione per cassa, emissione di assegni bancari, bonifici, utilizzo di carte di credito o del servizio bancomat.
Si tratta, quindi, di un contratto
divenuto socialmente tipico per il frequente utilizzo e la dettagliata
disciplina contenuta nelle norme uniformi bancarie, ma legalmente atipico, non
trovando né una definizione né una compiuta regolamentazione nelle norme di
diritto positivo.
Ciò non toglie che a tale contratto siano applicabili le norme di cui agli
artt.1852 e segg. cod. civ. presentando, rispetto a queste norme, l’elemento
comune della regolamentazione in conto corrente.
Generalmente, il correntista può disporre
del conto corrente tramite assegni bancari, ma perché ciò avvenga occorre che
tra la banca ed il correntista ci sia uno specifico accordo, chiamato
convenzione di assegno.
Quanto alla chiusura del rapporto di conto corrente, è noto che se il conto
corrente non è “in rosso”, il titolare può chiuderlo quando vuole ed
eventualmente trasferirlo in un’altra banca.
Come noto, la richiesta deve essere
comunicata all’istituto di credito in forma scritta, allegando il libretto con
gli assegni non utilizzati, tessera bancomat e carta di credito.
I tempi per l’effettiva chiusura dipendono dalle operazioni che sono ancora in
sospeso sul conto, quali pagamenti tramite carta di credito e assegni,
accrediti di stipendio o pensione. Se sul conto sono stati depositati anche
titoli, l’operazione di trasferimento ad altra banca è decisamente più costosa,
ma il titolare potrebbe decidere di mantenere “in vita”; il conto corrente
anche solo a questo scopo, trasferendo esclusivamente il deposito monetario.
Il conto corrente ordinario
Diverso dal conto corrente bancario è il
conto corrente ordinario disciplinato agli artt.1823 e segg. cod. civ.
I rapporti reciproci di dare e avere non riguardano unicamente i rapporti tra
banca e cliente, ma possono riscontrarsi anche tra due imprenditori che abbiano
un rapporto continuativo d’affari.
Per evitare macchinosità di continui reciproci pagamenti, le parti possono,
così, stipulare un contratto di conto corrente ordinario.
In forza di questo contratto, le parti si
obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti dalle reciproche rimesse
considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto.
Alla scadenza stabilita (comunemente ogni 6 mesi o una volta l’anno) si faranno
i conti e si accerterà chi dei due correntisti risulti essere creditore del
saldo, cioè della differenza attiva tra le reciproche rimesse.
Come è agevolmente evincibile, la
differenza tra conto corrente ordinario e quello bancario risiede
principalmente nel fatto che nel conto corrente bancario il correntista ha
diritto di disporre in qualsiasi momento delle somme che risultano a suo
credito; viceversa in quello ordinario il correntista non può esigere il saldo
del conto se non alla scadenza prestabilita (questo è il motivo per cui i
prestiti del conto corrente ordinario si dicono “inesigibili ed
indisponibili”).
Sono estranee al conto corrente ordinario tutte quelle operazioni che possono
invece essere affidate dal correntista alla banca nelle forme del conto
corrente per corrispondenza.
L’apertura di credito
Nella prassi bancaria si parla di apertura
di credito ogni qual volta la banca si obbliga a compiere una determinata
operazione che importa la concessione di un credito.
L’apertura di credito viene definita dal codice come il contratto col quale la
banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione del cliente
(accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo
indeterminato (art. 1842 cod. civ.).
L’accreditato sarà tenuto alla
restituzione delle somme utilizzate solo alla cessazione del rapporto.
L’apertura di credito costituisce una forma del mutuo, diretta a soddisfare
esigenze di natura simile alle quali però lo schema rigido del mutuo non può
piegarsi.
Infatti, mentre il mutuatario ha bisogno immediato di denaro, l’accreditato ne
ha bisogno in tempi diversi, in momenti successivi non predeterminati, ma di
volta in volta determinati dalle esigenze dei propri affari.
L’apertura di credito è perciò
caratterizzata dalla creazione a favore dell’accreditato di una disponibilità,
cioè della messa a disposizione, per un periodo di tempo determinato o
indeterminato, di una certa somma che, per quanto rimanga nelle casse della
banca, egli può considerare, dal punto di vista economico, come propria perché
sarà lui a determinare il momento nel quale la somma passerà in sua proprietà.
A fronte di questo impegno della banca, il cliente si obbliga a riconoscerle un
corrispettivo sotto forma di commissione.
L’anticipazione bancaria
L’anticipazione bancaria è un contratto
tipico che trova un’espressa disciplina negli artt.1846-1851 cod. civ. e nelle
Norme bancarie uniformi sull’anticipazione bancaria.
Con l’anticipazione bancaria, la banca mette a disposizione del cliente
(anticipato) una somma di denaro, ottenendo in garanzia il pegno di titoli o
merci.
In sostanza, la banca anticipa al proprio
cliente parte del valore di merci o titoli che vengono contestualmente
consegnati in pegno alla banca stessa, con facoltà del cliente di ritirarli
previo rimborso proporzionale delle somme anticipate, in modo tale da mantenere
sempre costante il rapporto tra il valore dei beni detenuti in garanzia ed il
credito restitutorio.
La differenza tra apertura di credito e anticipazione bancaria, sta nel fatto
che nell’apertura di credito non è previsto che vengano dati in pegno titoli o
merci. Inoltre, nell’anticipazione bancaria ci deve essere corrispondenza tra
la somma anticipata ed il valore delle merci o dei titoli dati in pegno,
corrispondenza che, nell’apertura di credito, può anche non esserci.
L’anticipazione, quindi, costituisce un
vero e proprio prestito, ove il denaro diviene di proprietà del cliente e non è
semplicemente messo a disposizione di quest’ultimo.
Si è detto che la somma anticipata diviene di proprietà del cliente e questo si
obbliga a restituirne una quantità corrispondente.
Si evidenzia, ancora, che l’anticipazione può essere fatta su pegno regolare oppure su pegno irregolare:
- È fatta su pegno regolare (anticipazione bancaria propria) quando le cose ricevute in pegno sono individuabili (ad es. un certo numero di azioni o obbligazioni della Beta S.r.l.): in questo caso la banca non ne può disporre ed alla scadenza deve restituire esattamente le stesse cose ricevute. L’obbligo della restituzione comporta che la banca provveda alla custodia delle cose ed, eventualmente, alla loro assicurazione. Al termine del rapporto, la banca ha diritto oltre al corrispettivo dell’anticipazione (interessi e competenze), anche al rimborso delle spese di custodia
- È fatta su pegno irregolare quando la garanzia è costituita da depositi di denaro, o da titoli o merci non individuabili. In tal caso la banca può liberamente disporre dei beni avuti in pegno.
L’anticipazione bancaria dà origine ad un rapporto di regola a termine, cioè a tempo determinato e destinato ad estinguersi allo scadere del termine iniziale.
Il deposito bancario
Il deposito bancario (artt.1834-1837 cod.
civ.) rappresenta il più tradizionale e il principale strumento di raccolta del
risparmio fra il pubblico.
Il codice civile non dà una nozione di deposito bancario, ma si limita a
stabilire che nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne
acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie
monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del
depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o
dagli usi (art. 1834, comma 1, cod. civ.).
Il deposito bancario è un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna alla banca della somma; un contratto unilaterale perché le prestazioni che ne derivano sono a carico della sola banca che è obbligata alla restituzione della somma ed alla corresponsione degli interessi nella misura dovuta o altrimenti in quella legale; un contratto di durata, in quanto l’interesse delle parti non viene soddisfatto da prestazioni istantanee, ma naturalmente destinate a durare nel tempo; un contratto gratuito perché il depositante acquista il vantaggio di conservare la disponibilità delle somme depositate, sulle quali la banca corrisponde anche un interesse, mentre il vantaggio della banca si realizza al di fuori della struttura del singolo contratto e non ha influenza per determinarne la onerosità.
La restituzione delle somme depositate può
avvenire a vista, cioè a semplice richiesta del depositante; a tempo (nei cd.
depositi vincolati), cioè alla scadenza di un termine prefissato oppure dopo un
lungo preavviso (termine e preavviso sono da considerarsi a favore di entrambi
le parti ex art. 1184 cod. civ.).
La dottrina bancaria usa distinguere la varie forme di deposito attraverso due
criteri: dello scopo e della forma.
Il criterio dello scopo riguarda appunto lo scopo perseguito dal depositante e si distingue tra depositi disponibili e indisponibili.
In base al criterio della forma si
distinguono depositi semplici (o ordinari), depositi di risparmio, depositi in
conto corrente.
Il deposito semplice, è quello in cui la banca rilascia una ricevuta di cassa
(o una lettera di accreditamento) della somma depositata, la quale viene
restituita in unica soluzione - alla scadenza pattuita oppure a vista o ancora
senza scadenza, ma con preavviso - non avendo il depositante la possibilità di
effettuare prelievi parziali, né di alimentare la provvista con successivi
versamenti.
Il deposito a risparmio o fruttifero si caratterizza per il rilascio di un libretto di deposito (che può essere al portatore o nominativo), cioè un documento che la banca rilascia al depositante al momento dell’accensione del rapporto (in coincidenza con il primo versamento), ove vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti e, ad ogni operazione, il saldo. Con esso il depositante tende alla formazione graduale del capitale, mediante successivi versamenti per lo più di modesta entità.
Il deposito in conto corrente è quello con
cui il depositante si riserva di modificare, nel corso del rapporto, l’entità
del deposito con successivi versamenti e prelevamenti: questi ultimi si attuano
non solo direttamente agli sportelli, ma anche mediante ordini alla banca e
mediante emissione di assegni.
Il contratto di deposito si estingue se il depositante ritira l’intera somma
depositata o dà ordine di trasferirla ad altro stabilimento della stessa banca,
restituendo il libretto.
In caso di morte del depositante il
diritto alla restituzione si trasmette agli eredi. Trattandosi però di depositi
a risparmio con libretto nominativo, la banca ritiene risolto il rapporto, e
gli eredi dovranno provvedere alla costituzione di un nuovo rapporto.
Si evidenzia, invero, che il deposito in conto corrente è praticamente in
disuso, essendo sostituito dal conto corrente.
Lo sconto bancario
E’ la principale operazione attiva compiuta dalle banche.
Lo sconto è il contratto con il quale la
banca, dopo aver trattenuto gli interessi, anticipa al cliente l’importo di un
credito di questi verso terzi in cambio della cessione salvo buon fine del
credito stesso.
Il credito non deve essere scaduto e viene ceduto salvo buon fine: ciò significa
che il cliente deve garantire oltre all’esistenza del credito, anche il suo
pagamento da parte del debitore. Se questi non paga, la banca ha diritto di
ottenere il pagamento dal cliente.
Si noti che la banca, nell’effettuare lo
sconto, non corrisponde al cliente l’esatto ammontare del credito ceduto, ma un
importo inferiore, dove sono stati sottratti gli interessi per il periodo tra
lo sconto e la scadenza del credito a titolo di corrispettivo.
Il tasso calcolato per l’interesse è detto appunto tasso di sconto. L’esigenza
che tale contratto soddisfa è quella di liquidità del cliente, attraverso lo
smobilizzo di crediti non ancora esigibili: lo sconto consente, infatti, ad un
imprenditore di ottenere moneta attuale utilizzando un bene futuro.
Unitamente alle figure dell’anticipazione
bancaria e dell’apertura di credito bancario lo sconto rientra in quell’ampia
categoria che il Testo unico bancario definisce prestiti.
Il fatto poi che le banche a sua volta possano riscontare dalla Banca d’Italia
(al tasso di interesse oggi stabilito dalla BCE) i crediti che a loro volta
hanno scontato alla clientela, dimostra come la cessione dei crediti non
avviene a scopo di garanzia, bensì a fine di pagamento del debito di
restituzione, mediante il passaggio della titolarità del credito ceduto a
favore della banca scontante.
Il mutuo fondiario
premessa
Il mutuo fondiario disciplinato dal Testo
unico bancario, è un cd. mutuo di scopo. Il mutuo di scopo è il contratto in
forza del quale una parte appresta all’altra mezzi finanziari per la
realizzazione di uno scopo pattiziamente (mutuo di scopo volontario) o
legislativamente prefissato (mutuo di scopo legale) e l’altra si obbliga a
restituire la somma ed a svolgere l’attività necessaria al raggiungimento dello
scopo secondo i modi e i tempi prestabiliti.
Parte della dottrina sostiene che il mutuo di scopo non abbia natura diversa
dal mutuo ordinario previsto dagli artt.1813 e segg. cod. civ., in quanto il
fine ulteriore perseguito dalle parti non snatura il contratto, ma viene ad
inquadrarsi nell’ambito dei motivi: di conseguenza esso rileva solo quando è
elevato a livello di condizione dalle parte o dalla stessa legge ovvero quando
costituisce motivo illecito comune ad entrambi i contraenti (art.1345 cod.
civ.).
La dottrina prevalente e la giurisprudenza
della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ. 10 giugno 1981 n. 3752) sostengono che si
tratti di un contratto diverso dal mutuo ordinario: lo scopo cui la somma è
destinata, arriva ad avere una vera e propria valenza causale, tale da
snaturare il tipo ordinario del contratto di mutuo.
La realizzazione dello scopo, infatti, è considerata una vera e propria
obbligazione a carico del mutuatario, che si pone in un nesso di
sinallagmaticità con la prestazione del mutuante.
Nel mutuo di scopo il mutuante non si
limita a trasferire una somma di denaro al mutuatario, perché questi ne abbia
la disponibilità ed il godimento, ma acquista rilevanza causale anche
l’obbligazione del mutuatario di realizzare una determinata finalità.
Attesa la autonomia giuridica del mutuo di scopo, si rileva che esso ha natura
giuridica diversa dal mutuo tipico: a differenza di quest’ultimo, infatti, non
è un contratto reale, ma un contratto consensuale, perché in mancanza di una
norma espressa per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso e
non è necessaria la datio rei.
Ne consegue che la consegna rappresenta solo l’adempimento di un’obbligazione consensualmente assunta dal mutuante, il quale potrà in caso di inadempienza, essere condannato ad erogare la somma, essendosi il contratto già perfezionato col semplice accordo.
Il mutuo fondiario
Il D.lgs.385/1993, agli artt.38 e seg.
prevede una serie di operazioni caratterizzate da particolari deroghe al
sistema di diritto comune ed in particolare alla disciplina del contratto di
mutuo caratterizzate dalla peculiare destinazione del finanziamento: il primo
tipo di contratto di credito speciale che si incontra è il mutuo fondiario, il
quale costituisce una forma speciale di mutuo ipotecario (ossia garantito da
ipoteca).
Il mutuo fondiario ricomprende qualsiasi finanziamento a medio o lungo termine
erogato da una banca e garantito da ipoteca di primo grado su immobili il cui
valore superi di una certa percentuale l’importo del mutuo.
La caratteristica più innovativa dell’attuale regime del credito fondiario consiste nel fatto che il Testo unico ha ricompreso in tale nozione sia le operazioni definite di credito fondiario vero e proprio (finanziamenti concessi su beni esistenti e non aventi una destinazione particolare), sia le operazioni di credito edilizio (finanziamenti finalizzati invece alla costruzione, ricostruzione ed al recupero di beni immobile e quindi caratterizzati da una precisa destinazione ed erogati in base a stati di avanzamento dei lavori).
Come anticipato, l’importo del
finanziamento erogato non può eccedere una percentuale del valore del bene
ipotecato o del costo delle opere da eseguire sullo stesso: secondo quanto
dispone la delibera CICR 22 aprile del 1995 l’importo del finanziamento non può
superare l’80 % del valore dei beni che vengono gravati da ipoteca di primo
grado.
La medesima delibera ha invero precisato che la banca può elevare il limite del
finanziamento al 100% del valore dell’immobile ipotecato, purchè vengano
prestate garanzie integrative consistenti in fideiussioni bancarie o
assicurative o altre forme di garanzia espressamente previste dall’autorità di
vigilanza.
Per il soggetto finanziato è riconosciuta
la possibilità di estinguere anticipatamente il mutuo pagando un compenso
omnicomprensivo che deve essere pattuito contrattualmente fin dall’inizio del
rapporto (art. 40 TUB).
L’elemento che costituisce eccezione alla regola è che il mutuatario è
agevolato anche se inadempiente: infatti, in caso di ritardato pagamento la banca
può chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del finanziamento
in un’unica soluzione (cfr., Delibera CICR 9 febbraio 2000 “Credito fondiario:
disciplina dell’estinzione anticipata dei mutui ex art.40, comma 1, T.U.B.”)
solo se il tardivo pagamento si è verificato per almeno sette volte anche non
consecutive (è considerato tardivo se l’inadempimento avviene tra il trentesimo
ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata).
I contratti parabancari
premessa
Come noto, la banca può svolgere una serie
di servizi di natura finanziaria che rientrano nel concetto del cosiddetto
parabancario, rappresentato da tutto ciò che non è strettamente collegato
all’intermediazione monetaria, ossia che non comporta lo svolgimento congiunto
e collegato della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell’erogazione del
credito.
Si tratta di un settore di attività collocato a latere della tradizionale
attività bancaria, quale suo completamento e consiste in tutti quei servizi di
natura finanziaria che sono svolti dalle banche (o da altri intermediari) a
favore della propria clientela per soddisfare interessi che sono collegati
all’erogazione del credito ed alla raccolta del risparmio, quali l’assistenza
alle imprese, la mediazione nei rapporti di affari, l’erogazione di forme
alternative di finanziamento (si pensi al leasing e al factoring).
Tali attività possono oggi farsi rientrare nell’ampio genere delle attività finanziarie cui fa riferimento l’art. 10, comma 3, del Testo unico bancario ovvero nelle attività connesse o strumentali cui pure si riferisce la norma citata.
Il leasing
Con l’entrata in vigore del Testo unico
bancario, l’esercizio dell’attività di leasing è riservata ai cosiddetti
intermediari finanziari ed alle banche.
Il contratto di leasing (o locazione finanziaria), è contratto che non è ancora
legislativamente regolato, nonostante la sua rilevante diffusione.
Rappresenta, quindi, uno dei più
significativi esempi di contratto socialmente tipico, ma giuridicamente atipico
(si parla infatti in proposito di “atipicità standardizzata”).
Il termine leasing indica quella particolare operazione contrattuale con la
quale un’impresa di leasing (concedente) concede ad un operatore economico
(utilizzatore) il godimento di un bene (dal concedente prodotto o acquistato),
dietro corrispettivo di un canone periodico, per un periodo determinato, e con
il diritto per l’utilizzatore di restituirlo alla scadenza, ovvero di
acquistarlo pagando una somma determinata in contratto.
Qualora il bene venga prodotto dallo
stesso concedente, il contratto è denominato leasing “operativo”.
Il leasing cosiddetto “finanziario” è, per contro, caratterizzato da una più
marcata funzione finanziaria, perché qui la società di leasing non è, come nel
leasing operativo, un produttore o un commerciante del ramo, ma una vera e
propria società finanziaria; cosicché l’operatore che ha bisogno di determinate
macchine o apparecchiature, le sceglie direttamente presso il produttore; la
società di leasing poi acquista tali beni dal produttore (contratto di
compravendita tra azienda produttrice e azienda finanziaria) e li cede in
godimento al conduttore.
Il leasing finanziario presuppone, quindi,
sempre la presenza di tre soggetti: l’impresa di leasing concedente,
l’utilizzatore, ed il fornitore del bene richiesto dall’utilizzatore.
All’interno, poi, della categoria del leasing finanziario la giurisprudenza più
recente ha elaborato la distinzione tra leasing di godimento e leasing
traslativo: col primo si realizza sostanzialmente una funzione di
finanziamento, con il secondo si tende invece al trasferimento della proprietà
del bene.