Mediazione circolazione natanti: definizione
La mediazione per la circolazione dei natanti è una procedura diventata obbligatoria dal 9 febbraio del 2015: chi è intenzionato ad agire in giudizio con l'obiettivo di domandare il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di natanti è tenuto a invitare la controparte - in maniera preventiva - a stipulare una convenzione di negoziazione che preveda la presenza di avvocati, in modo tale che si possa provare a dirimere in maniera amichevole la controversia, in sede stragiudiziale. Nel caso in cui non si percorra questa strada, non è possibile procedere con la domanda giudiziale. La mediazione è stata introdotta con il decreto legge n. 132 del 2014 nel nostro ordinamento.
In che cosa consiste la mediazione?
La mediazione è un istituto che rientra nel novero degli strumenti di alternative dispute resolution: lo scopo è quello di provare a favorire la risoluzione in sede stragiudiziale delle controversie, così che sia possibile tentare di decongestionare e alleggerire il sistema della giustizia civile. Le parti in lite sottoscrivono una convenzione, vale a dire un accordo attraverso cui esse convengono di cooperare con lealtà e in buona fede con l'intento di risolvere la controversia in maniera amichevole, con l'assistenza e l'ausilio di avvocati. I legali, a loro volta, sono tenuti a rispettare il dovere deontologico di informare i propri clienti, nel momento in cui essi conferiscono loro l'incarico, a proposito della possibilità di stipulare la convenzione.
Il mediatore, che - per essere tale - non deve aver mai riportato sanzioni disciplinari (eccezion fatta per l'avvertimento, la sola sanzione ammessa) e non deve essere incorso, in passato, in interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici. Il mediatore, inoltre, non deve aver riportato condanne definitive per delitti non colposi né essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
