Conciliazione fallita ed effetti sul giudizio: definizione
Salvo il caso in cui ingiustificatamente una parte non si presenti innanzi all’
organismo di conciliazione, quando esso ha carattere obbligatorio, poiché il Giudice del successivo giudizio in caso di
fallimento potrà trarre da tale comportamento un argomento di prova, gli atti, i comportamenti e le dichiarazioni rese dalle parti in sede di tentativo, non possono essere tenute presenti dal Giudice ai fini del merito nella controversia successivamente introdotta.
A tale principio derogano esclusivamente le norme in materia di controversie di lavoro dove, ai sensi egli articoli 411 e 420 codice di procedura civile, il Giudice tiene conto in sede di giudizio della proposta formulata dal conciliatore e non accettata da una delle parti senza adeguata motivazione.
Al contrario, ai sensi dell’articolo 91 codice di procedura civile e dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010, l’ingiustificato rifiuto della proposta mediativa o della proposta dell’altra parte, quando queste ultime si avvicinano alla soluzione finale che il Giudice darà alla controversia, possono condurre ad una condanna alle spese nel successivo giudizio anche della parte che dovesse risultare vincitrice.
In questo modo è possibile che sia sovvertita la regola secondo la quale “chi vince la causa è esonerato dalle spese di giudizio”, poiché se colui che vince la causa avrebbe potuto raggiungere lo stesso risultato accettando la proposta conciliativa del mediatore e/o dell’altra parte, questi potrebbe trovarsi nella condizione di dover sostenere le spese di causa proprie e dell’altra parte.
Prof. Avv. Claudio Cecchella
Ordine degli Avvocati di Pisa
Studio Cecchella e Soci