Mediazione rapporti con il processo: definizione
Il rapporto tra il processo e la mediazione va
inquadrato nella relazione tra l'aggiudicazione delle controversie da parte di
un giudice e uno strumento di risoluzione dei conflitti alternativo: tale
relazione non può essere vincolata unicamente al concetto di procedibilità in
quanto rapporto tra procedimento e processo dal punto di vista dell'esclusione
quanto dal punto di vista della prevenzione. In effetti, lo scopo
dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie è proprio quello di
prevenire il ricorso a un giudice.
Qual è il riferimento normativo in materia?
Al centro dell'attenzione è il decreto legislativo
numero 28 del 2010, che non solo ha introdotto nel nostro Paese per la
prima volta una disciplina organica a proposito della mediazione, ma ha
previsto anche che tale procedimento - quello di mediazione, appunto -
costituisca una condizione di procedibilità dell'azione civile in molteplici
controversie. In pratica la mediazione è stata intesa dal
legislatore delegato come uno strumento di deflazione del contenzioso civile,
così da imporne il ricorso in fattispecie adeguate, oltre che come un'alternativa
efficace rispetto all'aggiudicazione da parte dell'autorità giurisdizionale
delle liti.
1. Quali sono le mansioni degli avvocati?
Nel momento in cui viene conferito loro un incarico, gli avvocati hanno
il compito di rendere i propri assistiti edotti della possibilità di ricorrere
al procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanza
giudiziale. Ciò vuol dire che sugli avvocati è stato riversato l'obbligo di
dare informazioni relative alla mediazione e ai suoi scopi ai propri clienti.
La violazione degli obblighi di informazione, che sono stabiliti
dall'articolo 4 del decreto legislativo indicato in precedenza, presuppone che
il contratto tra l'assistito e l'avvocato possa essere annullato: un
annullamento che, però, non può essere fatto valere da un giudice o dalla
controparte, ma unicamente dall'assistito.
2. Quali sono le conseguenze dell'identificazione della mediazione come strumento di deflazione del processo?
I risultati di una scelta di questo tipo possono essere
considerati apprezzabili unicamente nel momento in cui i potenziali convenuti
vengano incentivati a prendere parte al procedimento in maniera attiva.
Infatti, non è detto che l'obbligo per l'attore di affidarsi a un organismo
di mediazione prima di rivolgersi a un giudice sia garanzia di
successo del tentativo di risolvere la controversia in via stragiudiziale, e in
più non è nemmeno detto che ciò determini una partecipazione effettiva al
procedimento di tutte le controparti. Come è facile immaginare, non sempre
un potenziale convenuto ha interesse a prestare la propria
collaborazione, e quindi a permettere che la condizione di procedibilità di una
domanda avanzata nei suoi confronti possa essere soddisfatta, anche perché la
partecipazione alla mediazione può richiedere un investimento di denaro e di
tempo che non tutti potrebbero essere disponibili a compiere.
3. Come si possono convincere i controinteressati a presentarsi di fronte al mediatore?
Ovviamente, la partecipazione alla mediazione non è lasciata
alla sola volontà dei controinteressati, e infatti il decreto legislativo
dedicato a questa materia prevede uno strumento di coazione indiretta:
in sostanza, coloro che senza alcun giustificato motivo decidono di non
prendere parte al procedimento di mediazione rischiano che il giudice possa,
nel giudizio successivo, desumere argomenti di prova da tale circostanza. Non
solo: benché la norma parli di giudizio successivo, anche nel corso della
mediazione obbligatoria che si tenta in seguito all'inizio del processo può
essere applicata tale opzione.