Condominio parti comuni: definizione
In un condominio, oltre ai beni di proprietà esclusiva, tipicamente gli appartamenti, esistono parti in comproprietà di tutti i condomini (parti comuni). L’articolo 1117 del codice civile fornisce un elenco, non tassativo, di quelle parti che sono di proprietà comune, salvo che il contrario non risulti dal titolo che conferisce la proprietà in via esclusiva. Pertanto l’articolo 1117 del codice civile fornisce una presunzione di “condominialità” che deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia, nei casi concreti, dalla destinazione del bene al servizio comune. La presunzione di “condominialità” può essere vinta da colui che rivendichi la proprietà esclusiva a condizione che fornisca prova inequivocabile, tramite il proprio titolo di acquisto, che escluda la “condominialità”. Il titolo che può sottrarre il bene alla comproprietà dei condomini è normalmente costituito dall’atto di acquisto della singola unità immobiliare o dal regolamento di condominio o dal testamento o dall’usucapione.
Le comproprietà delle parti comuni sorge nel momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi delle unità immobiliari che compongono un edificio.
I professionisti che forniscono consulenza in materia di parti comuni sono abitualmente l’avvocato, l’amministratore di condominio e il geometra.