Condominio vetrine: definizione
L’articolo 1120 codice civile stabilisce che il condominio possa deliberare a maggioranza le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo della cosa o al maggior rendimento della cosa, fermo restando che non è consentito neppure all’assemblea dei condomini disporre innovazioni che pregiudichino la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato o che rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di uno solo dei condomini.
L’articolo 1121 codice civile, infine, stabilisce che ciascun condomino possa opporsi e non concorrere alle spese relative a innovazioni che non siano strettamente necessarie e funzionali (voluttuarie) o laddove le spese risultino molto gravose.
Tra le maglie delle norme sopra richiamate si gioca il sottile equilibrio tra diritti del singolo condomino e diritti del condominio comunità e sull’interpretazione di tali norme si deve fondare la consulenza in questo particolare nicchia del diritto condominiale.
In tal senso l’articolo 1102 codice civile è inteso a consentire il maggior possibile godimento da parte del singolo condomino e per fini esclusivamente propri della cosa condominiale ed è stato precisato che il limite di consentire un uso paritetico da parte degli altri condomini va inteso in senso elastico e non nel senso di un’assoluta identità di utilizzo.
Se il singolo condomino, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 1102 codice civile, apporta modifiche alla cosa comune intese a massimizzare il godimento individuale della cosa comune e ne sopporta il relativo onere economico, non necessita di alcuna autorizzazione da parte del condominio che dovrà astenersi dall’ingerirsi in spazi d’autonomia che il legislatore ha ritenuto di lasciare al singolo condomino.
E' pertanto legittima l'apertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione è destinato all'apertura di porte e finestre, realizzata dal singolo condomino mediante la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva (Cassazione Civile 20/02/97 - 1554)
Dott.ssa Chiara Oblatore
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese - Amministratore di condominio
B&B Professione Mediatore