Condominio antenne: definizione
Le antenne in condominio sono finalizzate alla ricezione del
segnale radiotelevisivo secondo quello che è conosciuto come diritto di
antenna. Nel caso in cui si abbia a che fare con un impianto centralizzato, se
l'impianto per la ricezione del segnale terrestre è già presente esso deve
essere ritenuto un bene di proprietà comune per gli appartamenti che ne
dispongono, a meno che l'atto di acquisto non specifichi una circostanza
differente. In tale eventualità, il condomino è tenuto al pagamento delle spese relative e non può sottrarsi alla
proprietà: se anche non fa uso dell'antenna, è tenuto in ogni caso a sostenere
le spese necessarie alla sua conservazione, ovviamente insieme con gli altri
condomini. Se si ha bisogno di procedere all'adeguamento dell'impianto
terrestre alla ricezione del segnale digitale, la maggioranza semplice può deliberare l'intervento, a meno che non ci sia bisogno di
effettuare sull'antenna delle modifiche sostanziali, in quanto si tratta di
effettuare delle opere di ammodernamento di una parte comune.
Come si deve procedere per un impianto terrestre non ancora
esistente?
Per disporre di antenne
in condominio, nel caso in cui non vi sia ancora alcun impianto e i
condomini siano intenzionati a installarne uno comune ex novo, c'è bisogno di
una deliberazione che sia adottata con le
maggioranze imposte nei casi di innovazioni. Va ricordato che l'impianto
rappresenta un bene suscettibile di utilizzo separato, il che vuol dire che in
questa circostanza il condomino che non è interessato ha la possibilità di
decidere di non prendere parte alla spesa.
1. Come ci si deve comportare nel caso di un impianto satellitare?
Non ci sono differenze tra un impianto terrestre e un impianto satellitare, sempre ammesso che questo sia
coevo alla realizzazione dello stabile. Diverso è, invece, il caso in cui
l'installazione di antenne in condominio
venga effettuata in una fase successiva. L'installazione di questi impianti,
per altro, è stata incentivata e vista di buon occhio dal legislatore, come
dimostra la legge n. 66 del 2001, allo scopo di agevolare l'innovazione tecnologica e, al tempo stesso, di impedire che i
padelloni proliferino su ogni balcone, con le anti-estetiche conseguenze che si
possono facilmente immaginare.
2. Che cosa dice la legge n. 66 del 2001?
L'articolo da prendere in considerazione in proposito è il
2-bis, al tredicesimo comma, che rileva che le opere di installazione di nuovi impianti,
con lo scopo di incentivare la diffusione e lo sviluppo delle nuove tecnologie
di radiodiffusione da satellite, sono ritenute innovazioni necessarie in base
al primo comma dell'articolo 1120 del codice civile; è il terzo comma
dell'articolo 1136 del codice civile, invece, a costituire il riferimento
normativo per ciò che riguarda l'approvazione delle deliberazioni relative.
Tali disposizioni, ad ogni modo, non sono titoli per il riconoscimento di benefici fiscali.
3. Quali sono le regole da rispettare per l'installazione di un impianto autonomo?
Il condominio o il proprietario non possono
opporsi all'appoggio di antenne in condominio, secondo
quanto stabilito dal d. lgs. n. 259 del 2003 all'articolo 90, nell'immobile di
proprietà, se tali antenne sono necessarie per assecondare le esigenze di
utenza dei condomini o degli inquilini. Lo stesso vale per l'appoggio
dei sostegni e per il passaggio dei
fili, delle condutture o di qualsiasi altro impianto, i quali devono essere
collocati in modo tale da non rendere impossibile il loro libero utilizzo in
base alla loro destinazione.