Condominio parcheggio: definizione
Il cortile, parte comune del condominio ex art. 1117 c.c.,
può definirsi come l’aria scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di
uno o più edifici, la cui insita funzione è quella di dare luce ed aria
agli ambienti limitrofi, nonché di consentire il passaggio per accedere
agli edifici.
Il suo uso può essere espressamente disciplinato dal regolamento condominiale oppure da delibere assembleari
prese a maggioranza che dispongano dei limiti o dei divieti
all’occupazione degli spazi.
In relazione alla sempre crescente esigenza di parcheggio per
autoveicoli nelle aree scoperte di proprietà comune (p.e. cortile e
giardini), laddove manchi un’espressa previsione contrattuale, la
giurisprudenza ha sempre accordato prevalenza alla volontà delle parti, tipicamente condominiale, della maggioranza condominiale.
La prevalente giurisprudenza, in sostanza, ha ritenuto di adottare il “principio di elasticità e di adattabilità della destinazione delle cose comuni alle mutate esigenze della vita moderna”, per cui anche l’uso del cortile comune per il parcheggio degli autoveicoli
dei condomini può ritenersi compreso tra le funzioni che un cortile è
chiamato ad assolvere.
Tuttavia, qualora un regolamento condominiale stabilisca, fin dal
principio, il divieto di parcheggiare le autovetture nel cortile comune,
la modifica a tale clausola deve avvenire all’unanimità dei
partecipanti al condominio e con forma scritta. È necessario, peraltro,
che sia adottato un criterio che consenta a tutti i condomini l’uso del
cortile secondo modalità che salvaguardino la loro posizione paritetica.
La violazione di siffatte condizioni rende illecito l’uso del cortile.
L’assenza di un regolamento condominiale o di una delibera assembleare che imponga limiti e divieti, ciascun condomino può usare
tutto o parte del cortile condominiale a scopo di parcheggio alle
seguenti condizioni:
- rispetto del pari uso
ogni condomino può utilizzare il cortile condominiale, anche in modo più
intenso degli altri, a condizione però che non impedisca a questi
ultimi di poterne usare a loro volta, integrando una forma di
sfruttamento esclusivo del bene (art. 1102 c.c.).
- rispetto della destinazione del cortile
se la destinazione del cortile condominiale non è stabilita dal regolamento condominiale,
questa deve essere desunta dall’uso concreto ed attuale che ne fanno i
condomini; l’utilizzazione del cortile condominiale come parcheggio è illegittima se detto uso ostacola l’accesso ad alcuni locali o box di proprietà esclusiva o se impedisce agli altri condomini il pari uso del cortile.
L’assemblea condominiale ha il potere di comminare un’ammenda per ogni infrazione del divieto di parcheggio dei condomini non autorizzati, ferma restando la possibilità di impugnare la delibera nei termini di legge.