Condominio impugnazioni delibere assembleari: definizione
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente (o assente alla assemblea che ha deliberato sul punto controverso) può fare ricorso all’autorità giudiziaria competente, la proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione della delibera, salvo che la sospensione sia autorizzata dall’organo giudiziario investito dell’impugnazione delle delibere assembleari (articolo 1137 del codice civile, comma secondo).
Avvocato Simone Scelsa
Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti (articolo 1137 del codice civile, comma terzo). Il conduttore-inquilino è legittimato a impugnare le delibere riguardanti le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria in cui per legge (articolo 10 legge 27 luglio 1978 n.392) gli è conferito un potere di votare in sostituzione del condomino-locatore.
E’ disputato se anche i condomini che si siano astenuti possano impugnare una delibera.
E’ pacifico che l’impugnazione regolata dall'articolo 1137 del codice civile riguardi le delibere viziate da annullabilità, ossia affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Diversamente, le delibere dell'assemblea di condominio sono affette da nullità se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto. Le delibere nulle possono essere impugnate in qualsiasi momento e non sono pertanto soggette al termine di trenta giorni previsto per le delibere annullabili, vengono comunque fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede sulla base della delibera nulla.
L’impugnazione va effettuata avanti l’organo giudiziario competente tramite un avvocato.