Amministratore di condominio responsabilità: definizione
L’amministratore condominiale è la persona fisica o giuridica individuata dai condomini per la gestione del condominio e la rappresentanza del medesimo verso i terzi.
L’amministratore ha una serie di compiti stabiliti direttamente dalla legge (articolo 1130 codice civile):
- esecuzione delle delibere condominiali (delibere assembleari) e cura dell’osservanza del regolamento condominiale;
- disciplina dell’uso dei beni e dei servizi comuni;
- riscossione dei contributi condominiali ed erogazione delle spese necessarie alla gestione del condominio;
- esecuzione degli atti conservativi inerenti le parti comuni, ovvero di quegli atti finalizzati a gestire e a mantenere in buono stato i beni di proprietà comune.
Il regolamento condominiale e l’assemblea possono comunque aumentare il novero delle sue attribuzioni.
L’amministratore viene nominato con delibera assembleare e tra questi e il condominio sorge un rapporto di mandato con rappresentanza alle condizioni stabilite nella medesima deliberazione.
Per la validità della relativa deliberazione è necessaria la presenza in assemblea di seconda convocazione di metà più uno dei condomini che rappresentino almeno la metà dei millesimi di proprietà.
Può essere una persona fisica o una società di servizi. La sua nomina si basa sul rapporto di fiducia con la maggioranza assembleare.
La nomina dell’amministratore è obbligatoria nel caso in cui ci siano più di quattro condomini, facoltativa negli altri casi.
02/03/2012 12:11:13
Semplicemente volevo porle una domanda: è possibile approvare un bilancio sia in consuntivo che in preventivo e riconfermare la nomina all'amministratore in sede assembleare composta da 45 soci su 100?
Le sarei molto grato se potesse rispondere a questi miei interrogativi.
Grazie!