CERCA UN PROFESSIONISTA
CERCA NELL'ENCICLOPEDIA
 

Condominio: Decoro Architettonico


Argomento: Condominio

Aggiornato al 01/08/2012

CHE COS'È

L’art. 1117 c.c. individua determinate parti, servizi e beni di proprietà comune, necessari per l’esistenza dell’edificio, oppure permanentemente destinati all’uso o al godimento dei condomini, funzionali allo specifico godimento delle proprietà esclusive e caratterizzati dalla indivisibilità nonché dalla inseparabilità. Tra di essi, pur non espressamente previsto dalla suddetta norma, il decoro architettonico è sicuramente uno dei quei beni comuni che interessa maggiormente il condominio, allorquando possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica sia pure espressamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia. E’ un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare (Cass. Civ., Sent. n. 8830 del 4 aprile 2008). Pertanto, sono vietate le opere realizzate dal singolo condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell’edificio (Cass. Civ., Sent. n. 4679 del 26 febbraio 2009). Per decoro architettonico del fabbricato deve intendersi l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico; né rileva che detto decoro sia stato gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile, ma risulta sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscano al fabbricato una propria specifica identità (Cass. Civ., Sent. n. 21835 del 17 ottobre 2007; Cass. Civ., Sent. n. 14455 del 19 giugno 2009).

COME SI FA

Per l’effetto, le innovazioni che costituiscono una lesione per il decoro architettonico del palazzo, come sopra indicato, devono essere necessariamente votate all’unanimità dei condomini, ai sensi dell’art. 1120 c. 2 c.c. (Cass. Civ., Sent. n. 12847 del 1° giugno 2007; Cass. Civ., Sent. n. 8286 del 20 aprile 2005); tuttavia, al fine di modificare il decoro di uno stabile potrà anche essere adottato un accordo extra-assembleare, con la manifesta unanimità di tutti i partecipanti al condominio. La difesa del decoro architettonico va comunque rapportata ai vantaggi derivanti dalla stessa innovazione; l’intervento è ammesso ove non superiore al danno arrecato (Cass. Civ., Sent. n. 4474 del 15 maggio 1987). Anche il regolamento condominiale può contenere clausole che elenchino innovazioni vietate in quanto in contrasto con il decoro: ad esempio tende da sole, condizionatori o caldaie installati sul muro di facciata, verande a chiusura di balconi, ecc. Il medesimo regolamento può genericamente vietare quegli interventi modificatori delle porzioni di proprietà individuale che, riflettendosi su strutture comuni, siano passibili di comportare pregiudizio per il decoro.  

 

CHI

L’eventuale decisione assembleare di modificazione del decoro architettonico dell’edificio è suscettibile di impugnazione, secondo quanto disposto dall’art. 1137 c.c. in riferimento all’azione di annullabilità. Risulta applicabile, d’altronde, anche l’azione di nullità di cui all’art. 1421 c.c. Per quanto dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4806 del 2005, i concetti di nullità e annullabilità riferiti alle delibere assembleari siano più chiari, tuttavia, proprio il concetto di decoro architettonico pare ancora indeterminato, con la conseguente controversia circa la impugnabilità della delibera assembleare. In definitiva, se si ritiene che la materia sia ex lege sottratta alla competenza dell’assemblea, allora si dovrà propendere per la nullità della deliberazione, con il conseguente diritto di imprescrittibilità dell’azione. Se, viceversa, si considera tra le prerogative dell’assemblea la facoltà di modificare il decoro dello stabile, allora la decisione, non unanime, sarà solo annullabile in quanto presa nel mancato rispetto delle maggioranze legali e, per l’effetto, impugnabile entro i 30 giorni previsti dal codice. A tale riguardo, al fine di non incappare in eccezioni di decadenza conseguenti al mancato rispetto dei termini, converrà sempre impugnare tempestivamente la delibera, cioè entro i 30 giorni previsti dall’art. 1137 c.c. La particolare complessità, unitamente alla tecnicità dell’argomento impone l’assistenza di un avvocato e di un ingegnere e/o architetto, al fine precipuo di verificare la regolarità dell’operazione e di contrastarne le eventuali difformità di legge.

FAQ

Ad esempio è stato ritenuto lesivo il comportamento del condomino proprietario delle unità abitative al piano terra ed al primo piano che, per realizzare un vano di circa mq. 25 da adibire a servizi igienici e cucina, aveva inglobato uno degli archi laterali asimmetrici del piano terra del fabbricato, interrompendo l’armonia del prospetto architettonico costituito dall’arco centrale di ingresso all’androne e da ciascuno dei due archi sugli altri lati (Cass. Civ., Sent. n. 8830 del 4 aprile 2008).

 


Questa spiegazione ti è stata utile?
Vuoi collaborare a migliorare il contenuto? La spiegazione..
Registrati e fai una domanda



(non verrà pubblicato)
(scegli dall'elenco)
(includi il prefisso)


Si
No

STUDI COMPETENTI SULLA VOCE

Avvocati

Loconte & Partners Studio Legale e Tributario

Corso della Carboneria,15
70123 Bari (BA)
Tel. 080 5722880 - Fax. 080 5759312

segreteria@studioloconte.it - www.studioloconte.it

IN EVIDENZA
Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Gruppi societari, Fallimento, Procedure concorsuali, Operazioni straordinarie, Concordato
Avvocati

Studio Legale Stinco

via Della Cuba, 28
91100 Trapani (TP)
Tel. 09231896119 - Fax. 09231896174

avv.armandostinco@yahoo.it - www.facebook.com/stincoarmando

IN EVIDENZA
Separazione dei coniugi, Condominio, Accertamenti fiscali, Contenzioso tributario
Avvocati

Avv. Angelo Biasino

via delle querce, 270
76121 Barletta (BT)
Tel. 0883510167 - Fax. 0883510167

a.biasino73@gmail.com

CALCOLA L'IMU
Inserisci la tua
rendita catastale e
Calcola L'IMU →


VOCI CORRELATE

Condominio: sopraelevazione
Aggiornato al 23/02/2012


Condominio: vetrine
Aggiornato al 15/02/2012


Regolamento condominiale
Aggiornato al 31/03/2011


Condominio: infiltrazioni
Aggiornato al 08/01/2013


Condominio: canna fumaria
Aggiornato al 16/01/2013


Condominio: posto auto
Aggiornato al 16/05/2011


Condominio: barriere architettoniche
Aggiornato al 19/09/2012


Assemblea condominale: convocazione
Aggiornato al 21/02/2012


[x] chiudi

Condominio: pulizia
Aggiornato al 15/02/2012



FEED
Scrivici  per informazioni sul servizio
La redazione è offline