Contabilità interessi passivi: definizione
Gli interessi passivi sono oneri sostenuti dall’impresa per il finanziamento della propria attività.
Possiamo operare una prima distinzione tra interessi passivi capitalizzati e non capitalizzati.
Interessi passivi capitalizzati
Gli oneri finanziari di solito costituiscono spese dell'esercizio e vanno addebitati direttamente al conto economico dell'esercizio in cui maturano. Poiché le immobilizzazioni materiali costituiscono beni destinati all'organizzazione permanente delle imprese e producono redditi solo quando sono in funzione, gli oneri finanziari sostenuti per la loro fabbricazione, interna o presso terzi (con esclusione di quelli sostenuti per l’acquisto, salvo che l’acquisto sia conseguente ad una fabbricazione demandata a terzi), possono essere capitalizzati nel valore da attribuire alle immobilizzazioni materiali e con i seguenti limiti: la capitalizzazione si riferisce agli interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificamente per la fabbricazione di immobilizzazioni, gli interessi capitalizzabili sono solo quelli maturati durante il "periodo di costruzione", il finanziamento è stato realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti e il tasso d'interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione è quello dell'interesse realmente sostenuto per il finanziamento a medio e lungo termine utilizzato. Gli utili e le perdite derivanti dall'oscillazione dei cambi relativi alla liquidazione (pagamento) dei costi sostenuti in base ad operazioni condotte in valuta estera, costituiscono rispettivamente proventi (guadagni) ed oneri di natura finanziaria e normalmente non influiscono ai fini della determinazione del costo originario della immobilizzazione materiale. Il valore, inclusivo dell'interesse, del cespite che è destinato a far parte dell'organizzazione permanente dell'impresa, non può superare il valore recuperabile tramite l'uso.
Interessi passivi non capitalizzati
Il Testo Unico delle imposte sui redditi (articolo 96) pone un limite di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati per le imprese industriali che, in sintesi, è il seguente:
- gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati (e cioè compresi nel costo dei beni), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi (guadagni) assimilati;
- l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;
- gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza;
- per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione (ad esempio: esercizi 2008 e 2009), il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 euro (per il 2008) e a 5.000 euro (per il 2009).
Interessi passivi non deducibili e iscrivibilità delle attività per imposte anticipate
Nell’esercizio in cui parte (o tutti) gli interessi passivi non siano deducibili occorre effettuare una valutazione sulla possibilità di riassorbimento nei prossimi esercizi di tali interessi passivi non dedotti nell’esercizio medesimo, al fine di valutare l’iscrivibilità delle relative imposte anticipate.
Nell’ambito di tale valutazione, la dottrina ha rilevato che in molti casi la struttura delle fonti di finanziamento così come i margini (il Rol) rimangono simili da un esercizio all’altro, non consentendo quindi la deduzione degli interessi passivi rinviati e, conseguentemente, l’iscrizione delle connesse imposte anticipate.
Per i soggetti Irpef trova invece applicazione l’articolo 61 del Tuir, ai sensi del quale:
- gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (comma 1);
- la parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15 (comma 2).
Il legislatore ha inteso differenziare i regimi di deducibilità degli interessi passivi con riferimento ai soggetti Ires e Irpef, semplificando le regole di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa dei soggetti Irpef.
Per i soggetti Irpef che operano in contabilità ordinaria l’attuale disciplina si caratterizza, da un lato, per l’abolizione delle precedenti norme in materia di thin capitalization e di pro rata patrimoniale e, dall’altro, per l’esplicito richiamo al principio di inerenza che, se interpretato restrittivamente dall’Amministrazione finanziaria, potrebbe comportare incisive limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi.
Per quanto attiene all’Irap, da ultimo, gli interessi passivi sono normalmente indeducibili.
Dottore Commercialista Roberto Santini
Ordine dei Commercialisti di Bologna
Gazzani Studio Commercialisti
Gli interessi passivi sono stabiliti in sede di stipulazione del relativo contratto (mutuo, prestito o altra forma di finanziamento), tenendo conto tra l’altro di indici di natura finanziaria (Euribor, per esempio).
La loro corretta gestione richiede, oltre a competenze di natura finanziaria che normalmente attengono alla fase di accensione del finanziamento, la applicazione delle regole dettate dal codice civile, dai principi contabili e dalla normativa fiscale.
Il commercialista si occupa della consulenza e dell’assistenza al cliente, in tutti i vari aspetti, dal momento della individuazione della forma di finanziamento più adeguata, alla ricerca del soggetto finanziatore sino alla erogazione del credito, nonché della consulenza per tutti gli aspetti contabili, di bilancio e fiscali.
