Redazione del libro inventari: definizione
L’inventario deve contenere:
- l’indicazione e la valutazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi;
- la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo;
- il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.
L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, avendo come data di riferimento il termine dell’esercizio; la redazione va effettuata entro i 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il libro degli inventari può essere tenuto usando libri, moduli continui o fogli singoli mobili (in quest’ultimo caso la pagina deve essere intestata con denominazione sociale, partita Iva e/o codice fiscale). La numerazione dei registri può avvenire per pagina, per foglio e per facciata scrivibile; deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno (con modalità 1/20XX, 2/20XX, eccetera). Le società con esercizio non solare indicano accanto al numero di ciascuna pagina il primo dei due anni di contabilità.
Deve essere sottoscritto dall’imprenditore (dall’amministratore unico o dai membri del consiglio di amministrazione) che in tal modo si assume la responsabilità del suo contenuto; la mancanza della sottoscrizione rende inesistente ai fini giuridici il documento stesso.
Con l’introduzione della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 articolo 8, che ha modificato l’articolo 2215 del codice civile, il libro degli inventari non è più soggetto all’obbligo di bollatura e vidimazione iniziale; va versata l’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazioni, per un importo di euro 14,62 (soggetti IRES) o di euro 29,24 (società di persone e imprese individuali). L’adempimento può essere assolto apponendo la marca da bollo alla prima pagina o mediante pagamento con modello F23. Il libro fa prova solo se regolarmente bollato. Un’ulteriore possibilità è rappresentata dal redigere e tenere l’inventario con strumenti informatici, nel rispetto di determinate formalità (marca temporale, firma digitale)
È obbligatorio conservare il libro inventari per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.
I soggetti in contabilità semplificata provvederanno a riportare in calce al registro Iva acquisti il valore delle rimanenze e i criteri utilizzati per la loro valutazione.
Vi è poi l’inventario cosiddetto “straordinario”, ossia un documento che viene redatto in occasione di determinati eventi, come ad esempio per le operazioni straordinarie.
Dott. Marco Corbella
Collaboratore di studio
Studio Oggioni & Partners
- dettaglio delle attività e passività dell’impresa;
- indicazione dei criteri di valutazione adottati per la stima delle poste indicate al primo punto;
- copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite: per le società di capitali si riporterà il bilancio con la nota integrativa; negli altri casi verrà riportato il rendiconto della gestione.
- di dettaglio: non vi è “saldo a nuovo”; per tali conti si procede ad una elencazione analitica (ad eempio n. fattura, data, fornitore/cliente e oggetto - descrizione bene o prestazione).
- movimentazione: partendo dal “saldo a nuovo”, si descrivono analiticamente le variazioni (incrementi/decrementi) intervenute nel corso dell’esercizio.
ATTIVO:
- A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI: di dettaglio;
- B) IMMOBILIZZAZIONI: movimentazione;
- C) ATTIVO CIRCOLANTE: di dettaglio;
- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI: di dettaglio.
PASSIVO:
- A) PATRIMONIO NETTO: movimentazione;
- B) FONDO PER RISCHI E ONERI: movimentazione;
- C) FONDO TFR: movimentazione;
- D) DEBITI: di dettaglio;
- E) RATEI E RISCONTI PASSIVI: di dettaglio
- a) le società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 597/1973 (ora articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 917/1986);
- d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
27/06/2012 11:38:44
Buongiorno,
vorrei cortesemente sapere se il libro degli inventari per essere valido deve essere bollato e, se sì, dove devo recarmi a tal fine.
Grazie e cordialità.
Sabrina per Cifra Fashion