Depenalizzazione: definizione
Si tratta di un “fenomeno giuridico”, sempre più spesso utilizzato dal legislatore non solo italiano ma anche europeo; più precisamente, può definirsi come lo “strumento tecnico” che “trasforma” un reato, cioè un illecito penale, in un illecito amministrativo: dunque lo de-penalizza, vale a dire lo trasferisce dall’area del “diritto penale” a quella del “diritto dell’illecito amministrativo e depenalizzato”, una branca ormai autonoma del diritto sanzionatorio. Tuttavia con “depenalizzazione” si indica parimenti anche l’effetto di tale procedimento, appunto al “degradazione” di un reato in un illecito amministrativo.
In che modo viene “depenalizzato” un reato?
Fondamentalmente esistono quattro “metodi”, per così dire, attraverso i quali il legislatore “depenalizza” un reato, e si possono distinguere in due sottocategorie, che differiscono a seconda che il fatto storico (cioè il comportamento che costituiva reato) continui a rimanere un illecito, cioè un fatto vietato, oppure divenga indifferente per l’ordinamento giuridico e quindi non venga sanzionato in alcun modo. La differenza è importante: nel primo caso, vista la presenza frequentissima di norme transitorie e/o di attuazione, il comportamento verrà sanzionato amministrativamente (vedi Illecito amministrativo); nella seconda ipotesi non verrà assoggettato a nessuna sanzione, né penale – non essendo più un reato – né amministrativa, non essendo stato previsto come illecito amministrativo. In tutte e due le “categorie” appena indicate, la “depenalizzazione” può essere “esplicita” o “implicita”. Nella prima ipotesi, la norma che depenalizza la fattispecie in questione indica chiaramente questo fenomeno (cioè la depenalizzazione) e “sostituisce” la norma precedente (quella cioè che prevedeva il fatto come reato). Nel secondo caso, invece, viene modificata soltanto la parte sanzionatoria: sicchè la descrizione della condotta rimane la stessa, ma al posto della “pena” in senso proprio (vedi Reati: pene principali), cioè della sanzione “penale” prevista per un reato (e dunque, escludendo l’ergastolo, reclusione/arresto e/o multa/ammenda), viene indicata una sanzione amministrativa: è quanto è successo, da ultimo, con la lettera “a” del comma 2 dell’articolo 186 del codice della strada, cioè la fattispecie più lieve della guida in stato di ebbrezza, prima punita come reato ed ora come illecito amministrativo. Nel caso, infine, di depenalizzazione cosiddetta “assoluta”, che si ha quando un fatto cessa di essere illecito sotto qualunque forma, il metodo più usuale consiste nella vera e propria “abrogazione” della norma incriminatrice, cioè nella sua cancellazione dall’ordinamento.
Avvocato Nicola Fabio de Feo
Ordine degli Avvocati di Bari
Studio legale avv. Nicola Fabio de Feo
Cosa accade quando un reato viene depenalizzato?
Le variabili sono molte. In primo luogo, un punto fermo: se un processo (penale, ovviamente, visto che si sta trattando di reati che vengono depenalizzati) è stato già iniziato, esso si arresta anche d’ufficio (cioè automaticamente, senza necessità di una pur se sempre opportuna, richiesta dell’interessato), con provvedimenti che prendono denominazioni diverse a seconda dello stadio in cui ci si trova. Se il fatto non è più previsto nemmeno come illecito amministrativo, la procedura si ferma definitivamente senza nessun’altra conseguenza. Qualora, invece, ci si trovi di fronte ad una depenalizzazione in senso proprio, cioè a dire il fatto continui ad essere ritenuto illecito, ma non più costituente reato, bensì illecito amministrativo, il procedimento penale si arresta, ma gli atti vengono trasmessi all’autorità amministrativa competente, in genere individuata dalla stessa normativa “depenalizzatrice”, affinché, verificata l’esistenza della violazione, applichi l’eventuale sanzione amministrativa (pecuniaria o di altra natura). Per la procedura concreta, vedi Illecito amministrativo.
Sicuramente l’avvocato esperto di diritto dell’illecito amministrativo e depenalizzato (che è materia diversa dal “diritto amministrativo”); meglio se anche penalista, così da poter gestire le due fasi.
22/03/2012 11:43:18
sto preparando diritto penale e mi era venuto un dubbio, se in presenza di reati definitivi, per sentenza definitiva, fosse applicabile la depenalizzazione col rilascio del reo , quindi con abrogazione della sanzione penale con effetto retroattivo.
Ho capito che tranne per i casi di leggi penali eccezionali, il condannato deve avere cancellata la pena riottenendo al libertà.
grazie
07/07/2012 19:33:53
Salve ho fatto domanda per i colori dell'ippica costo, 637.00 euro mi è stata accolta e dopo qualche giorno mi è stata revocata in quanto secondo loro nell' 83 io sono stato condannato in penale e al pagamento di un milione di lire. Premetto che prima di firmare la dichiarazione sostitutiva ho estratto il mio certificato penale dal quale non risulta nulla. A sentir loro come ente pubblico si fanno rilasciare un altro certificato e con questo si sono trattenuti i soldi (u.n.i.r.e) e come detto revocato la domanda. Faccio presente che quel reato è stato abbrogato e depenalizzato e mi dicono che posso rifare la domanda ripagare, dichiarare il reato annullando io la precedente domanda e dichiarando che per motivi familiari rinunciavo. E' giusto tutto questo? una volta espresso il mio disappunto il funzionario con una bella faccia tosta mi ha risposto che lui è li a fare cassa.
Ringrazio di una eventule risposta Cordiali saluti
12/08/2012 23:20:22
Scusi non ho capito bene mio marito ha avuto una condanna di 7 anni gia definitiva del 2009 ps. definitiva dopo 17 anni di processo dal 92 arrestato nel 2009 non si riesce a capire il perchè non è andato in prescrizione cmq. volevo sapere se vale la depenalizzazione anche per lui e a cosa consiste . grazie
22/08/2012 20:22:07
BEN DETTO E BEN FATTO, CI SONO ANCHE ALTRE RESIDUALI CHE A MIO DIRE ANDREBBERO DEPENALIZZATE O SANZIONATE CON MISURE ALTERNATIVE