Sanzione amministrativa pecuniaria: definizione
Quando si parla di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ordinamento italiano si fa riferimento alla sanzione di carattere pecuniario (che presuppone, quindi, il pagamento di una certa somma di denaro) che la legge prevede in conseguenza della violazione di una norma giuridica che rappresenta un illecito amministrativo.
La sanzione amministrativa pecuniaria può essere di due tipi: fissa o proporzionale. Se è proporzionale, non è previsto un limite massimo; se è fissa, invece, presuppone il pagamento di un importo maggiore di 10 euro ma non superiore ai 15mila euro. A meno che non si tratti di casi specifici stabiliti dalla legge, il limite massimo di una sanzione amministrativa non può superare il decuplo del minimo per ogni violazione.
Quali sono i criteri per l'applicazione?
Per l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di solito la legge concede il pagamento di un importo di denaro in misura ridotta, corrispondente a un terzo del massimo della sanzione che viene stabilita per la violazione compiuta o al doppio del minimo della sanzione edittale. A questa somma devono essere aggiunte, poi, le spese relative al procedimento. Il pagamento va eseguito entro 60 giorni dalla data di notifica degli estremi della violazione o dalla contestazione immediata; se il pagamento non viene effettuato, la sanzione viene innalzata, e si procede a un'ordinanza - ingiunzione.
Ci sono altri parametri?
L'entità delle sanzioni pecuniarie deve tenere conto delle condizioni economiche di chi ha trasgredito e della gravità della violazione, oltre che dei comportamenti messi in atto per ridurre o annullare le conseguenze della violazione stessa.
Un avvocato munito di regolare mandato. Va precisato che chi riceve una sanzione amministrativa pecuniaria ed è intenzionato a presentare ricorso perché la ritiene non legittima non è obbligato a richiedere l'assistenza di un avvocato, ma tale procedura è comunque consigliata. Il ricorso va presentato dall'avvocato stesso o personalmente dalla persona o dal legale che rappresenta la società a cui è intestata l'infrazione. Nell'atto che viene notificato al trasgressore viene segnalato il giudice presso cui l'opposizione può essere avanzata, e vengono indicati anche i termini entro i quali il ricorso può essere proposto. Nel ricorso devono essere presenti tutte le eventuali prove; esso non può essere spedito via mail o via fax, ma solo tramite posta raccomandata (in alternativa, ovviamente, lo si può depositare direttamente presso la cancelleria del giudice del luogo in cui la violazione è stata commessa).
