Progettazione impiantistica legge 10: definizione
Quella che viene comunemente chiamata Legge 10, dal punto di vista edilizio, si traduce in una relazione progettuale che il committente di un lavoro (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione) deve allegare al progetto edilizio da presentare presso il Comune per il relativo permesso edilizio.
La relazione serve a dimostrare che l’organismo edilizio, comprensivo degli impianti in esso contenuti, ha una “performance energetica” che rientra nei parametri minimi richiesti. Le norme infatti stabiliscono in funzione della forma dell’abitazione, ovvero del rapporto tra la superficie esposta e il volume, e della zona climatica nella quale si trova, l’indice di prestazione energetica minimo richiesto. Il progetto dell’organismo edilizio (edificio+impianti) dovrà essere tale da soddisfare questo limite minimo. Prestazioni migliori si tradurranno in una Classe Energetica più elevata, attestata al termine della costruzione stessa.
Viene redatta da un professionista iscritto nei rispettivi Albi Professionali, che si occupa di progettazione energetica. La prestazione energetica dell’abitazione dipende sia dalla tipologia dell’involucro edilizio (strutture opache e serramenti) sia dall’impianto termico che provvede al riscaldamento invernale dell’abitazione. Nella relazione progettuale sono illustrati questi elementi, sono allegati degli schemi funzionali degli impianti, e viene calcolato il “consumo energetico” dell’abitazione e il suo confronto con il limite massimo stabilito dalle Norme.
La relazione deve essere redatta da un professionista che abbia specifica competenza e che sia iscritto nell’Albo Professionale relativo.