di del 17/02/2012
Per comprendere il concetto di supercondominio è necessario partire dalla definizione di condominio ..
di del 07/09/2017
Le attività che pregiudicano i diritti dei condomini possono essere oggetto di un contenzioso condom..
di del 01/03/2017
Le norme sulle distanze legali tra le piante e gli immobili in linea di massima hanno lo scopo di re..
di del 30/10/2015
I poteri processuali dei condomini fanno riferimento sempre all'amministrazione di condominio: egli,..
di del 01/06/2017
Per gli appalti condominiali può essere consigliabile redigere un progetto in forma scritta che incl..
23/03/2012 16:09:46
per il rifacimento dell'impermealizzazzione al fondo di un giardino pensile, non è giusto che il movimento terra venga pagato solo dal proprietario poichè lo sbancamento è una conseguenza per arrivare al rifacimento della guaina.
24/03/2012 17:05:32
A conferma:
La ripartizione tra condomini delle spese di manutenzione e riparazione di un giardino pensile che serva da copertura ad autorimesse sottostanti, secondo il principio dettato dall'art. 1126 c.c. riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermealizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via consequensiale e strumentale, si da doversi considerare come spese accessorie (nella specie: Spese per la rimozione del terreno e ripristino del medesimo, nonchè per quanto necessario alla rimessa in pristino del giardino pensile) (Trib. Udine, 01 settembre2004)
23/04/2012 19:23:22
Salve,sono proprietaria di un appartamento al terzo piano; al quarto invece,di un terrazzo di 35mq. Alcuni inquilini, la maggioranza, hanno deciso di installare un ascensore. Mi dice per favore chi e se ha diritto di contribuire alle spese del mio terrazzo. GRAZIE.