Millantato credito: definizione
L'articolo 346 codice penale punisce due distinte ipotesi delittuose:
- il fatto di chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve, fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato. (Pena: reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 euro a 2.065 euro).
- il fatto di chi riceve, fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, ovvero di doverlo remunerare. (Pena: reclusione da due a sei anni e multa da 516 euro a 3.098 euro).
E' un delitto contro la pubblica amministrazione, comunemente denominato “vendita di fumo”, in quanto il prestigio dei pubblici uffici viene leso dalla condotta di colui che vanta la capacità di influenzare le decisioni dell'ente pubblico, facendone apparire i funzionari come corrotti o corruttibili o sensibili alle altrui raccomandazioni. Tale reato, inoltre, espone a pericolo i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, i quali richiedono che l'azione amministrativa si svolga in maniera corretta e libera da qualsivoglia influenza illecita o interesse personale dei pubblici funzionari.
Avv. Carlo Melzi d'Eril
Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
Il millantato credito è un reato comune che può essere commesso da chiunque.
Per la configurazione della prima fattispecie delittuosa è indispensabile l'attività di millanteria. Essa consiste in una “vanteria”, cioè nella ostentazione della possibilità di influire su un pubblico ufficiale che viene quindi fatto apparire come persona “avvicinabile”, ovvero “sensibile” a favorire interessi privati in danno degli interessi pubblici di imparzialità, di economicità e di buon andamento degli uffici, cui deve viceversa ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione.
Oggetto della millanteria è il “credito”: si fa intendere alla vittima di avere la capacità di esercitare un'influenza su pubblici poteri. Non è necessario che siano individuati i singoli funzionari e i reali rapporti che il millantatore intrattiene con essi, né tanto meno che il credito vantato sia effettivamente sussistente.
Il secondo requisito è costituito dalla pattuizione del prezzo della mediazione presso il pubblico ufficiale. Ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il conseguimento da parte del millantatore della promessa di denaro o di altra utilità per la propria attività di intermediario, mentre è irrilevante che tale corrispettivo venga poi effettivamente richiesto o versato.
La seconda ipotesi delittuosa consiste, invece, nella pattuizione della mediazione col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. Essa si differenzia dalla prima in quanto l'utilità è carpita non come prezzo di una attività di mediazione da svolgere presso il funzionario indicato come arrendevole, ma sostenendo falsamente di dover versare una somma o assicurare un vantaggio ad un pubblico ufficiale per compensarlo dell'opera già svolta.
In entrambi i casi il pubblico ufficiale non deve essere realmente interessato all'affare, perché se la remunerazione fosse effettivamente a lui destinata si “cadrebbe” nella diversa ipotesi di corruzione.
Il reato di millantato credito è perseguibile d'ufficio.
L'autorità giudiziaria competente è il Tribunale monocratico del luogo in cui il reato è stato consumato, cioè dove l'agente (il millantatore) riceve il denaro o altra utilità, o ne ottiene la promessa.
12/03/2012 13:50:37
vorrei sapere se si configura reato di millantato credito in una persona che dice di rappresentare un intero condomio presso comune e altra autorità anche senza chiedere compensi.