Violenza o minaccia al pubblico ufficiale: definizione
La violenza o minaccia al pubblico ufficiale è un reato
previsto dall'articolo 336 del Codice Penale, e prevede che chiunque commetta
un atto di violenza nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio o di
un pubblico ufficiale o lo minacci allo scopo di obbligarlo a compiere un atto
contrario ai propri doversi o a evitare di agire secondo il suo ufficio o il
suo servizio viene punito con un periodo di reclusione da un minimo di sei mesi
a un massimo di cinque anni. Nel caso in cui le persone vengano obbligate a
compiere un atto del proprio servizio o del proprio ufficio, la pena è di non
più di tre anni. La competenza è del tribunale monocratico, mentre la
procedibilità è di ufficio. Consentite le misure cautelari personali e le
misure coercitive, ma non il fermo; l'arresto, invece, è facoltativo.
Che cosa si intende con l'espressione "violenza o
minaccia"?
Questa locuzione rappresenta un elemento fondamentale della fattispecie,
poiché implica degli strumenti in grado di costringere il soggetto
pubblico e di coartare la sua volontà fino a conferire all'ipotesi
delittuosa il quid di disvalore necessario. Non bisogna confondere questo
delitto con quello di resistenza a pubblico ufficiale, che presuppone che la
violenza o minaccia accompagni l'atto compiuto dall'incarico di pubblico
servizio o dal pubblico ufficiale. In questo caso, invece, lo precede.
1. La minaccia a pubblico ufficiale può essere considerata un reato nel caso in cui non influenzi la sua volontà?
Secondo la Cassazione, no. Il riferimento è alla sentenza
numero 28701 del 17 luglio del 2012, relativa a un caso di minacce che erano
state rivolte a un pubblico ufficiale. Nell'occasione, gli ermellini hanno
specificato che la violazione dell'articolo 336 del Codice Penale si configura
unicamente nell'eventualità in cui la violenza o minaccia sia in grado di
obbligare il pubblico ufficiale a mettere in atto un comportamento che non
vorrebbe mettere in atto. In altre parole, non si può parlare di reato se la
determinazione del pubblico ufficiale non viene influenzata dalla violenza
o minaccia. Nello specifico, la vicenda riguardava un giovane che,
insieme con un altro ragazzo, aveva minacciato un agente di polizia municipale
per impedirgli di eseguire il fermo amministrativo del ciclomotore su cui i due
stavano viaggiando in compagnia di un altro ragazzo e il conseguente
affidamento in custodia. Ebbene, per la Cassazione questa condotta non
rappresentava una minaccia a pubblico ufficiale, ma semplicemente un oltraggio
a pubblico ufficiale, che tuttavia non è previsto come reato dalla legge in
quanto è stato abrogato nel 1999 dall'articolo 18 della legge numero 205. In
sostanza, la violenza o minaccia deve risultare diretta a obbligare il pubblico
ufficiale a rendersi protagonista di un atto non in linea con i propri doveri:
nel caso specifico, invece, gli imputati avevano pronunciato espressioni
ingiuriose e volgari, oltre che minacciose, ma solo in seguito al compimento
dell'atto, in quanto il sequestro del mezzo da parte dell'agente municipale era
già stato deciso. Quindi, nel loro comportamento non c'era alcuna
finalizzazione a incidere sul comportamento del pubblico ufficiale.
2. Cosa distingue l'articolo 336 e l'articolo 337 del Codice Penale?
Come visto, il criterio temporale è quello che differenzia
la violenza o minaccia (articolo 336) dalla resistenza (articolo 337) al
pubblico ufficiale. La violenza o minaccia, infatti, deve riguardare una
attività che si compirà successivamente.