Violenza o minaccia al pubblico ufficiale: definizione
La violenza o minaccia al pubblico ufficiale è un reato previsto dall'articolo 336 del Codice Penale, e prevede che chiunque commetta un atto di violenza nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio o di un pubblico ufficiale o lo minacci allo scopo di obbligarlo a compiere un atto contrario ai propri doversi o a evitare di agire secondo il suo ufficio o il suo servizio viene punito con un periodo di reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni. Nel caso in cui le persone vengano obbligate a compiere un atto del proprio servizio o del proprio ufficio, la pena è di non più di tre anni. La competenza è del tribunale monocratico, mentre la procedibilità è di ufficio. Consentite le misure cautelari personali e le misure coercitive, ma non il fermo; l'arresto, invece, è facoltativo.
Che cosa si intende con l'espressione "violenza o minaccia"?
Questa locuzione rappresenta un elemento fondamentale della fattispecie, poiché implica degli strumenti in grado di costringere il soggetto pubblico e di coartare la sua volontà fino a conferire all'ipotesi delittuosa il quid di disvalore necessario. Non bisogna confondere questo delitto con quello di resistenza a pubblico ufficiale, che presuppone che la violenza o minaccia accompagni l'atto compiuto dall'incarico di pubblico servizio o dal pubblico ufficiale. In questo caso, invece, lo precede.
Un avvocato penalista.
