Brevetto italiano: definizione
Il
brevetto è un istituto disciplinato dal decreto legislativo 30/2005, Codice della Proprietà Industriale.
Lo scopo di tale istituto consiste nella tutela dell'innovazione e della creatività dell'impresa dall'altrui attività illecita di appropriazione o di servile imitazione dei prodotti.
La registrazione del brevetto, infatti, dà luogo ad un titolo di proprietà industriale che, in seguito ad un'attività di accertamento costitutivo, viene assoggettato ad uno speciale regime di nullità e decadenza, disciplinato dallo stesso
Codice della Proprietà Industriale.
La legge 99/2009 e il successivo decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33 hanno contribuito a promuovere la competitività delle imprese del “Sistema Italia”, garantendo la tutela della priorità interna nel deposito dei brevetti.
L'intervento legislativo del 2009, nell'attuare l'articolo 47 del decreto legislativo 30/2005, ha introdotto un nuovo comma 3bis, il quale sancisce: “Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità”.
Il brevetto italiano conferisce protezione, dunque, nell'intero territorio italiano e nello stato di San Marino, e può essere riconosciuto nella Città del Vaticano.
Sono invenzioni brevettabili i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica, esclusi i procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale.
L'invenzione rappresenta la soluzione ad un problema tecnico che presenta requisiti di novità e originalità rispetto allo stato delle conoscenze tecniche e costituisce un contributo creativo dell'autore al progresso tecnico in un ddeterminato settore, come l'industria.
L'ordinamento nazionale non offre alcuna definizione di “invenzione”, ma si limita ad indicare un insieme di invenzioni non brevettabili, quali:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piano, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco, o per attività commerciali;
- le presentazioni di informazioni (allestimenti di tabelle, formile, sistemi di presentazione).
L'invenzione, per poter essere brevettata, deve possedere determinati requisiti, quali:
- novità;
- originalità;
- industrialità, ossia atta ad avere un'applicazione industriale;
- liceità.
L'invenzione, inoltre, deve caratterizzarsi per l'assoluta novità, in quanto ogni divulgazione prima della della presentazione della domanda determina la nullità del brevetto.
Ai sensi dell'articolo 66 del
Codice della Proprietà Industriale, i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarre profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti dal Codice stesso.
n particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
se il ritrovato è un prodotto, il diritto di vietare a terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in oggetto;
se il ritrovato è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in oggetto.
In caso di uso non autorizzato del bene brevettato, il titolare del brevetto può rivolgersi all'autorità giudiziaria e promuovere contro il contraffattore un'azione di contraffazione, per ottenere la condanna e il risarcimento dei danni subiti.