UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: definizione
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è un ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, unico e vero destinatario delle domanda di registrazione dei marchi, brevetti, disegni e modelli.
Molteplici compiti sono affidati all’UIBM. Se da un lato in ambito nazionale è deputato alla ricezione delle domande di concessione di titoli di proprietà industriale, nonché al controllo della regolarità tecnica e formale delle domande di concessione dopo un attento esame alla concessione o rigetto delle domande, d’altro canto svolge anche il compito a livello internazionale della ricezione delle domande di concessione di titoli di proprietà industriale brevetti europei o internazionali, marchi internazionali o comunitari.
Il capo quarto del codice di proprietà industriale agli articoli 147-173 è rubricato acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure ed è depositario della maggior parte delle norme regolanti il deposito e la prosecuzione delle domanda di brevetto, modello disegno, marchio, varietà vegetale e topografia dei prodotti a semiconduttori.
Innanzitutto, come il codice stesso descrive tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati Imenzionati nel presente codice potranno essere depositati presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi, ma anche presso le Camere di Commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
In tali ultime ipotesi, gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento dovranno rilasciare l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettere, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, gli atti depositati e la relativa attestazione.
Da segnalare che sono stati ridotti al minimo i casi di irricevibilità della domanda rappresentati come disciplina l’articolo 148 codice proprietà industriale dall’impossibilità di identificare o raggiungere il richiedente e, nel caso dei marchi di primo deposito, dalla mancanza della riproduzione del marchio o dell'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilità dovrà sempre essere dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Vige pertanto il principio di libertà delle forme nella presentazione della domanda purché sia individuabile l’oggetto della tutela richiesta, nonché siano completi i dati identificativi del richiedente.
Se per il marchio sin dalla presentazione della domanda è necessario fornire un esemplare dello stesso o l’elenco dei prodotti o servizi ad esso connessi per le altre tipologie di domande all’UIBM spetterà il compito di richieder un’integrazione della domanda assegnando al richiedente un breve termine di due mesi per il completamento dell’istanza.
Per brevetti e modelli di utilità ovviamente ci si riferisce come documentazione minima alla descrizione dell’invenzione mentre per quanto concerne le varietà vegetali sarà necessaria un esemplare della descrizione con fotografie, laddove per modelli e disegni una riproduzione grafica o fotografica e per topografie dei prodotti a semiconduttori un documento che ne permetta l’identificazione.
Sarà comunque compito dell’UIBM a seconda dell’oggetto della domanda valutare dopo l’avvenuta presentazione della domanda la completezza e la conformità ai requisiti richiesti dalla legge, verificandosi casi in cui il completamento o l’integrazione dovranno essere attentamente vagliati dall’Ufficio, ad esempio, allorquando la descrizione dell’invenzione prodotta non contenga un riferimento a disegni che appaiano indispensabili sarà richiesta un’integrazione della documentazione inviata inizialmente e sollevata un’eccezione quando tale valutazione comporti un’estensione della protezione.