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Tutela del software


Argomento: Marchi e brevetti

Aggiornato al 22/05/2012

CHE COS'È
Due le strade percorribili per la tutela del software: 

  1. il riconoscimento dell’opera come produzione dell’ingegno;
  2. l’applicabilità della disciplina diritto d’autore ovvero una tutela di carattere brevettuale, prima che il formante legislativo si pronunciasse definitivamente sul tema.
Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 (modificato dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650), attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, ha univocamente risolto la diatriba facendo rientrare i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore, nell’alveo della protezione autoriale. Quasi a voler rimuovere ogni dubbio l’articolo 45 del Codice di proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) vieta espressamente la brevettabilità del software
Del resto, il legislatore comunitario non ha fatto altro che ribadire quanto già emerso nella giurisprudenza italiana allorquando si affermava che in quanto dotato del requisito dell’originalità creativa, il software è opera dell’ingegno, suscettibile di protezione ai sensi della legge sul diritto d’autore (Cassazione sezione III penale, 24-11-1986).
COME SI FA
Requisiti essenziali affinché il software goda della protezione come opera dell’ingegno sono:

  1. la creatività;
  2. l’originalità del programma per elaboratore.
Per dirla con le recenti parole della Suprema Corte “Il programma per elaboratore (software) è tutelato, al pari delle altre opere dell’ingegno, solo se originale, in quanto frutto di elaborazione creativa rispetto a programmi precedenti, che si riscontra anche quando lo stesso sia composto da idee e nozioni semplici, rientranti nel patrimonio intellettuale degli esperti del settore, sempre che siano formulate ed organizzate in modo autonomo e personale” (Cassazione civile, sezione I, 12-01-2007, n. 581).
D’altronde, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sul tema non ha mancato di sottolineare come tutti i prodotti software che risolvano la stessa esigenza applicativa, pur presentando un’architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi industriali, possano connotarsi come esclusivi dal momento che l’innovazione risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico.
Cruciale si appalesa nei procedimenti giudiziali aventi ad oggetto l’attribuzione ad un programma per elaboratore della qualifica di opera dell’ingegno in quanto dotato di originalità e creatività il dictum della consulenza tecnica d’ufficio.
Un fugace cenno merita sul tema di come individuare l’originalità del trovato il cosidetto "Problem solution approach" d’oltreoceano che propone dopo aver individuato il programma concettualmente più vicino di capire se il programma successivo riesca a risolvere tecnicamente ed oggettivamente un problema la cui soluzione non era stata data dalla precedente opera informatica dell’ingegno. 
Ragionando a contrario come ha evidenziato la, se pur scarna, giurisprudenza di merito non può ritenersi protetto dal diritto d’autore un software mera riproduzione di modelli ministeriali (siano esse trasposizioni in formato digitale da figure a stampa, o trasformazione di immagini digitali in diverso formato) ove le immagini in esso contenute risultino prive di scelte grafiche e visive di rilievo tale da consentire l’individuazione di uno specifico, sia pur minimo, apporto dell’autore che valga ad evidenziarne un apprezzabile connotato di originalità rappresentativa e di personalità del tratto (Trib. Milano 02-08-2006).
CHI
La domanda su chi possa beneficiare della tutela del software non può che coincidere con l’individuazione del soggetto che possa godere della titolarità dell’opera dell’ingegno ovvero della protezione del diritto d’autore. Il tutto si complica nel caso in cui il primo titolare del software ceda la sua creazione intellettuale ed il cessionario provveda ad adattare il programma per uso industriale per sopperire ad ulteriori esigenze della propria attività. 
A tal proposito, si deve muovere dal porre in evidenza la progressiva evoluzione e trasformazione della nozione di diritto d’autore, sganciatosi dalle maglie della tutela esclusiva della creazione artistica e letteraria, per giungere ad affermare come il cosidetto software rappresenti la sostanza creativa di un programma informatico e la sua protezione postuli il requisito dell’originalità pertanto, qualora l’elaborazione creativa sia originale rispetto alle opere precedenti, anche il frutto dell’adattamento di un programma originario potrà godere di specifica tutela.

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