Contraffazione di marchi e brevetti: definizione
La contraffazione di marchi e brevetti è un reato che mira a
tutelare l'affidamento dei cittadini circa la veridicità di determinati mezzi
che caratterizzano e proteggono opere dell'ingegno e prodotti industriali.
L'articolo 473 del codice penale punisce chiunque, potendo
conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, contraffà o
altera marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli industriali,
nazionali o esteri. Tale norma, inoltre, punisce chiunque, senza aver concorso
nella condotta di alterazione o contraffazione, fa uso di tali marchi, brevetti
eccetera contraffatti o alterati.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da 2.500 a 25.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano marchi o
altri segni distintivi.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da 3.500 a 35.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano brevetti,
modelli o disegni industriali.
Al fine di comprendere l'oggetto materiale del reato è necessario
definire, seppur sommariamente, i vari diritti dei vari titoli di privativa
contemplati dall'articolo 473 codice penale.
Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere
rappresentato graficamente (mediante parole, disegni, lettere, cifre, suoni,
forma di un prodotto o della confezione di esso eccetera) purché idoneo a
distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli delle altre.
In tutti i casi il reato dell'articolo 473 codice penale è
configurabile solo nel caso in cui il marchio o il segno distintivo che si
assume alterato o contraffatto, sia stato depositato e registrato secondo la
procedura richiesta dalla legge (italiana o estera, a seconda che si tratti di
un prodotto industriale nazionale o meno).
Il brevetto conferisce a chi ha realizzato un'invenzione il
monopolio temporaneo nello sfruttamento di tale creazione, consistente nel
diritto di escludere tutti gli altri dall'attuarla e di trarne profitto nel
territorio dello Stato che ha concesso il brevetto, entro i limiti e alle
condizioni previste dalla legge.
Al brevetto si affianca la registrazione del modello o
disegno, che riguardano esclusivamente la forma o il "design" di un prodotto.
La condotta di contraffazione consiste nella realizzazione
di un altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e con le medesime
caratteristiche funzionali di quello originale (ossia tutelato mediante la
registrazione del marchio, del brevetto eccetera) in modo da renderli
confondibili.
Per aversi contraffazione non è necessaria una riproduzione
esatta e precisa di tutti gli elementi dell'oggetto originale, ma basta anche
un'imitazione parziale, in riferimento agli aspetti essenziali e
caratteristici, tale da ingannare un consumatore medio.
L'alterazione, invece, è una condotta di più difficile
verificazione. Essa consiste nella modificazione parziale di un prodotto
genuino, e non in una sua integrale riproduzione, tale da confondere il
consumatore circa la provenienza del prodotto.
L'uso del marchio da altri contraffatto o alterato generalmente si realizza mediante la cessione
al consumatore del prodotto, ma può anche aversi in una fase precedente, come
nel caso di apposizione di contrassegni falsificati (quali ad esempio pezzi di
stoffa che riproducano i segni distintivi di note squadre di calcio o di marche
automobilistiche) ai prodotti destinati alla vendita (magliette, pantaloncini
eccetera).
Il reato in esame richiede la sussistenza del dolo, ossia la coscienza e
la volontà della contraffazione o alterazione, ma anche la consapevolezza che
il marchio sia stato depositato e registrato/brevettato nelle forme di legge.
A
questo proposito, però, si ritiene sufficiente l'accettazione del rischio che
detta registrazione sia effettivamente esistente, accettazione desumibile da
tutte le circostanze del caso. Ad esempio, nel settore dell'abbigliamento e
delle moda, e a maggior ragione nel caso in cui l'agente lavori ed operi in
tale ambito, difficilmente potrà mettersi in dubbio che marchi noti e molto
diffusi (quali potrebbero essere "il cavallino" Ralph Lauren o il logo "D&G") non sia stati messi al sicuro dagli
utilizzatori con la formale registrazione.
Il reato di contraffazione di marchi e brevetti può essere
commesso da chiunque ed è perseguibile d'ufficio. L'autorità giudiziaria
competente è il Tribunale avente sede nel luogo ove è commesso il fatto di
reato.
Come tutte le volte che si ha anche solo il sospetto di
essere indagati o di avere subito un reato, è consigliabile contattare un
avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere
gli eventuali "passi" che, insieme al legale, venissero giudicati necessari o
anche solo opportuni.
Più precisamente, e solo per fare un esempio, per
valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere
informati dell'esistenza di procedimenti a proprio carico, oppure per
verificare la sussistenza dei presupposti per una denuncia.
22/10/2011 14:57:23
Buon pomeriggio, ma se io compro un oggetto praticamente uguale all'originale (solo con qualche piccola differenza) , senza nessun tipo di marchio (oppure con un marchio completamente differente dall'originale per colore e sigle), potrò usarlo anche in pubblico senza la paura di essere perseguito?