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Contraffazione di marchi e brevetti

del 18/05/2012
CHE COS'È?

Contraffazione di marchi e brevetti: definizione

La contraffazione di marchi e brevetti è un reato che mira a tutelare l'affidamento dei cittadini circa la veridicità di determinati mezzi che caratterizzano e proteggono opere dell'ingegno e prodotti industriali.
L'articolo 473 del codice penale punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli industriali, nazionali o esteri. Tale norma, inoltre, punisce chiunque, senza aver concorso nella condotta di alterazione o contraffazione, fa uso di tali marchi, brevetti eccetera contraffatti o alterati.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.500 a 25.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano marchi o altri segni distintivi.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 3.500 a 35.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano brevetti, modelli o disegni industriali.


COME SI FA

Al fine di comprendere l'oggetto materiale del reato è necessario definire, seppur sommariamente, i vari diritti dei vari titoli di privativa contemplati dall'articolo 473 codice penale.
Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente (mediante parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso eccetera) purché idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli delle altre.
In tutti i casi il reato dell'articolo 473 codice penale è configurabile solo nel caso in cui il marchio o il segno distintivo che si assume alterato o contraffatto, sia stato depositato e registrato secondo la procedura richiesta dalla legge (italiana o estera, a seconda che si tratti di un prodotto industriale nazionale o meno).
Il brevetto conferisce a chi ha realizzato un'invenzione il monopolio temporaneo nello sfruttamento di tale creazione, consistente nel diritto di escludere tutti gli altri dall'attuarla e di trarne profitto nel territorio dello Stato che ha concesso il brevetto, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.
Al brevetto si affianca la registrazione del modello o disegno, che riguardano esclusivamente la forma o il "design" di un prodotto.
La condotta di contraffazione consiste nella realizzazione di un altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e con le medesime caratteristiche funzionali di quello originale (ossia tutelato mediante la registrazione del marchio, del brevetto eccetera) in modo da renderli confondibili.
Per aversi contraffazione non è necessaria una riproduzione esatta e precisa di tutti gli elementi dell'oggetto originale, ma basta anche un'imitazione parziale, in riferimento agli aspetti essenziali e caratteristici, tale da ingannare un consumatore medio.
L'alterazione, invece, è una condotta di più difficile verificazione. Essa consiste nella modificazione parziale di un prodotto genuino, e non in una sua integrale riproduzione, tale da confondere il consumatore circa la provenienza del prodotto.
L'uso del marchio da altri contraffatto o alterato generalmente si realizza mediante la cessione al consumatore del prodotto, ma può anche aversi in una fase precedente, come nel caso di apposizione di contrassegni falsificati (quali ad esempio pezzi di stoffa che riproducano i segni distintivi di note squadre di calcio o di marche automobilistiche) ai prodotti destinati alla vendita (magliette, pantaloncini eccetera).
Il reato in esame richiede la sussistenza del dolo, ossia la coscienza e la volontà della contraffazione o alterazione, ma anche la consapevolezza che il marchio sia stato depositato e registrato/brevettato nelle forme di legge.
A questo proposito, però, si ritiene sufficiente l'accettazione del rischio che detta registrazione sia effettivamente esistente, accettazione desumibile da tutte le circostanze del caso. Ad esempio, nel settore dell'abbigliamento e delle moda, e a maggior ragione nel caso in cui l'agente lavori ed operi in tale ambito, difficilmente potrà mettersi in dubbio che marchi noti e molto diffusi (quali potrebbero essere "il cavallino"  Ralph Lauren o il logo "D&G") non sia stati messi al sicuro dagli utilizzatori con la formale registrazione. 


CHI

Il reato di contraffazione di marchi e brevetti può essere commesso da chiunque ed è perseguibile d'ufficio. L'autorità giudiziaria competente è il Tribunale avente sede nel luogo ove è commesso il fatto di reato.
Come tutte le volte che si ha anche solo il sospetto di essere indagati o di avere subito un reato, è consigliabile contattare un avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere gli eventuali "passi" che, insieme al legale, venissero giudicati necessari o anche solo opportuni.
Più precisamente, e solo per fare un esempio, per valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere informati dell'esistenza di procedimenti a proprio carico, oppure per verificare la sussistenza dei presupposti per una denuncia.


FAQ

Quando un oggetto è registrato o brevettato?

Il marchio e il brevetto in Italia sono disciplinati dal codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005).A differenza del cosiddetto marchio di fatto, il marchio registrato, in virtù della registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, gode di tutela rafforzata.La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della richiesta di registrazione e alla scadenza può essere rinnovata per altri dieci anni.Anche per quanto riguarda il brevetto, il diritto di esclusiva si realizza per mezzo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che provvede alla ricezione delle domande, all'istruttoria e al rilascio delle concessioni governative finali.Ai fini della commissione del reato in esame non è necessaria la conclusione dell'iter procedimentale, essendo sufficiente che sia stata presentata la domanda di registrazione del marchio o di brevetto. Infatti, secondo la giurisprudenza, già da tale momento si rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione. 

E' punibile una contraffazione grossolana?

La contraffazione è punibile solo nel caso in cui possa rendere effettivamente confondibili l'oggetto contraffatto e quello originale, recando confusione nella cerchia dei consumatori.In questo senso, la giurisprudenza afferma che la contraffazione può considerarsi grossolana e non punibile solo allorché sia riconoscibile immediatamente, senza particolari indagini, che si tratta di "imitazioni", radicalmente e assolutamente inidonee ad ingannare alcuna persona. Si tratta di una valutazione piuttosto rigorosa, in considerazione del fatto che di solito chi acquista, a prescindere dal grado di conoscenza che possa avere del prodotto, non ha a disposizione la versione "genuina" della cosa per poter fare un "confronto".Tuttavia, per integrare il reato non si richiede che si verifichi in concreto una situazione tale da indurre il cliente individuale in errore sulla genuinità del prodotto. Siccome il reato mira a tutelare l'affidamento generale dei cittadini, esso, ad esempio, è stato ritenuto sussistente anche nel caso in cui il singolo compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non genuinità del marchio.

Può incorrere in responsabilità penale chi acquista prodotti contraffatti?

Sì, integra il rato di ricettazione (articolo 648 codice penale) la condotta di chi riceve o acquista, al fine di trarne profitto (generalmente, quindi, per rivenderli), oggetti con il marchio contraffatto, se l'autore ha consapevolezza della falsità del segno distintivo. Il prodotto contraffatto, infatti, costituisce il risultato di un reato, ossia del reato di contraffazione di marchi e brevetti (articolo 473 codice penale).Più precisamente, la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi di fabbrica contraffatti dà luogo alla configurabilità, a carico del detentore, del  diverso reato di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con marchi e segni contraffatti (articolo 474 codice penale).Tale reato, poi, può concorrere con la ricettazione nel caso appunto in cui questi prodotti siano stati in precedenza acquistati o ricevuti nella consapevolezza di una loro precedente alterazione/contraffazione. 
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DISCUSSIONI ARCHIVIATE

Antonio

22/10/2011 14:57:23

Buon pomeriggio, ma se io compro un oggetto praticamente uguale all'originale (solo con qualche piccola differenza) , senza nessun tipo di marchio (oppure con un marchio completamente differente dall'originale per colore e sigle), potrò usarlo anche in pubblico senza la paura di essere perseguito?

Con l'inserimento dei miei dati dichiaro di aver preso visione ed accettato il Trattamento dei Dati

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