Pignoramento presso terzi e ritenute alla fonte: definizione
L’obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto d’imposta;
- deve trattarsi di somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte;
- il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al fine di consentire le operazioni di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, prevede a carico dei soggetti interessati, determinati adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione.

28/06/2012 17:24:52
Grazie delle indicazioni preziose, ma vorrei se possibile una precisazione. Un conoscente ha un caso simile ma sono tutti privati, cioè il creditore è la sorella, il terzo pignorato è uno straniero in affito in casa ed il debitore è una persona fisica senza lavoro e percepisce solo quest'affitto...qui non ci sono le 3 condizioni in quanto non c'e' un sostituto d'imposta....oltre a non operare ritenute....il debitore deve ugualmente dichiarare l'affitto per assoggettarlo ad Irpef?
Grazie in anticipo della cortese risposta!