Abusivismo dei promotori finanziari: definizione
Le ragioni della normativa sulla tutela del risparmiatore sono evidenti: il promotore finanziario è il soggetto al quale l'ordinamento giuridico riserva in via esclusiva lo svolgimento dell'attività professionale di offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento, e proprio in considerazione di tale posizione dominante il legislatore si è preoccupato di tutelare il risparmiatore attraverso l'introduzione di norme rigorose volte a garantire la trasparenza ed affidabilità in ogni fase dell'investimento.
Il reato di abusivismo finanziario molto spesso è correlato con altre fattispecie di reato tra cui l’appropriazione indebita e quasi sempre con quello di truffa.
Quando c'è una conoscenza diretta o magari un rapporto fiduciario consolidato da anni (sia pure in ambiti differenti), il cliente tende a fidarsi del promotore, affidandogli somme di denaro per investimenti che mai saranno effettuati. Di fatto il passaggio da una situazione lecita a una illecita può avvenire in maniera repentina, lasciando scarsi margini di valutazione al cliente ignaro.
Prescindendo in questa analisi da quella particolare fattispecie di responsabilità degli intermediari derivante dal fatto illecito dei promotori finanziari, si può quindi concludere che il comportamento dell’intermediario è idoneo a determinare una responsabilità di tipo precontrattuale o contrattuale, a seconda che la violazione delle norme di legge o di regolamento intervenga nella fase anteriore alla stipulazione del contratto o nella fase esecutiva del rapporto. Non è da escludere a priori, infatti, che il comportamento dell’intermediario presenti il duplice carattere di inadempimento e di fatto illecito. Ciò si verifica, in particolare, qualora il comportamento dell’intermediario sia doloso e/o quando integri una fattispecie delittuosa. Ne consegue che l’inadempimento contrattuale dell’intermediario che coincide con fattispecie penali, quali l’abusivismo, la gestione infedele, la confusione di patrimoni, potrebbe integrare gli estremi della responsabilità aquiliana, attribuendo al risparmiatore la facoltà di agire ex delicto, qualora non risulti indifferente allo stesso di agire in via contrattuale.