Aggiotaggio: definizione
L’art. 501 del Codice Penale italiano identifica il reato di aggiotaggio come rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Chiunque divulghi o pubblichi delle notizie tendenziose o esagerate allo scopo di turbare il mercato interno delle merci o dei lavori, o metta in atto qualsiasi tipo di artificio che abbia la finalità di provocare un calo o un incremento dei valori ammessi nelle liste di borsa, del prezzo delle merci o dei valori negoziabili nel pubblico mercato viene punito con una multa da un minimo di 516 a un massimo di 25.822 euro e con la reclusione per un periodo massimo di tre anni.
Il termine deriva da agiotage, parola francese che a sua volta proviene da “aggio” che vuol dire “cambio”: indica, appunto, un cambio di valore. Nel caso in cui il prezzo dei valori o delle merci aumenti o diminuisca effettivamente, concretizzando le intenzioni di chi commette il reato, le pene vengono aumentate. In particolare, le pene sono applicate anche nell’eventualità in cui il reato venga compiuto in un Paese straniero se determina un danno per i titoli pubblici italiano o per la valuta nazionale, e implica l’interdizione dai pubblici uffici. La pena è raddoppiata se la manipolazione dei prezzi provoca il rincaro di merci di largo consumo o un deprezzamento dei titoli dello Stato o della valuta nazionale, ma anche se viene commesso con l’intenzione di favorire degli interessi stranieri.
Anche il Codice Civile regola l’aggiotaggio: nell’articolo 2637, infatti, si legge che è punito con la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni chiunque diffonda delle notizie false o metta in pratica artifici o operazioni simulate che siano effettivamente in grado di causare una significativa alterazione del prezzo di strumenti finanziari che non sono quotati o per cui nessuna richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato è stata presentata.
Un avvocato penalista o civilista, a seconda dei casi.