Abusivismo bancario e finanziario: definizione
L'abusivismo bancario e finanziario è disciplinato dall'articolo 131 e
dall'articolo 132 del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia.
In particolare, l'articolo 131 identifica l'attività bancaria abusiva,
stabilendo che chiunque svolga l'attività di raccolta del risparmio tra il
pubblico o eserciti il credito può essere punito con la reclusione da uno a
otto anni. L'articolo 132, invece, identifica l'attività finanziaria abusiva,
stabilendo che chiunque svolga un'attività finanziaria nei confronti del
pubblico non risultando iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 dell'articolo
106 del Codice Penale può essere punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.
Perché si parla di abusivismo?
L'accesso al mercato, nel settore bancario e in quello
finanziario, è presidiato e gestito da norme penali che hanno lo scopo di
contrastare e prevenire il fenomeno dell'abusivismo: in pratica, l'esercizio di
attività specifiche senza che l'autorità di vigilanza del settore abbiano
fornito un provvedimento di autorizzazione preventivo. Lo scopo dell'autorità
di vigilanza è quello di accertare che l'operatore disponga di tutti i
requisiti previsti dalla legge, a dimostrazione della sua affidabilità non solo
professionale, ma anche morale e patrimoniale.
1. Quali sono le pene previste?
I reati di esercizio abusivo in campo bancario e finanziario
possono essere diversi. Per esempio, l'esercizio abusivo dell'attività
bancaria, da intendersi come l'esercizio del credito e la raccolta del
risparmio, dal 12 gennaio del 2006 è punito con la reclusione da un minimo di
un anno a un massimo di otto anni e una sanzione pecuniaria tra 4.130 euro e
10.329 euro. L'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio tra il
pubblico è punito, sempre dal 12 gennaio del 2006, con la reclusione da un
minimo di un anno a un massimo di tre anni e una sanzione pecuniaria tra 12.911
euro e 51.645 euro. L'esercizio abusivo dell'attività di prestazione di servizi
di pagamento è punito, dall'1 marzo del 2010, con la reclusione da un minimo di
sei mesi a un massimo di quattro anni e una sanzione pecuniaria tra 2.066 euro
e 10.329 euro. Infine, l'esercizio abusivo di una o più attività finanziarie
nei confronti del pubblico, da intendersi come la concessione di finanziamenti
di qualsiasi tipo e in qualunque forma, è punito con la reclusione da un minimo
di sei mesi a un massimo di quattro anni e una sanzione pecuniaria tra 2.065
euro e 10.329 euro.
2. Cosa si intende con raccolta abusiva del risparmio?
La raccolta abusiva del risparmio, così come l'esercizio
abusivo dell'attività bancaria, sta a indicare l'esercizio delle attività che
sono riservate alle banche, vale a dire alle imprese che usufruiscono
dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia, in assenza di tale
autorizzazione. Quando si parla di esercizio abusivo dell'attività finanziaria,
invece, si fa riferimento all'esercizio di attività che possono essere svolte
unicamente dalle società di intermediazione finanziaria che sono iscritte
all'elenco apposito del Ministero del Tesoro.
3. L'abusivismo bancario e finanziario includono altre circostanze?
Sì: per esempio, viene sanzionato l'utilizzo di espressioni o di parole che
hanno lo scopo di accreditare l'apparenza non veritiera che una persona sia
autorizzata a svolgere l'attività bancaria. Ciò vale anche per locuzioni e
termini in lingua straniera che hanno a che fare con qualsiasi tipo di comunicazione
destinata al pubblico o di segno distintivo. Si contravviene la legge anche nel
caso in cui si induca in altre persone il convincimento non veritiero di essere
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, come se si
fosse degli intermediari finanziari, con comunicazioni e informazioni di
qualsiasi tipo. Infine, sono previste sanzioni anche per chi compra quote o
azioni di banche che presuppongono una partecipazione rilevante, vale a dire
una variazione nelle partecipazioni al capitale dell'istituto superiore ai
limiti sanciti dalla Banca d'Italia in assenza di autorizzazioni specifiche.