Ostacolo alle funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza: definizione
Il reato di ostacolo alle funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza è disciplinato dall'articolo 2638 del Codice Civile. In esso si specifica che è previsto un periodo di reclusione da un minimo di un anno a un massimo di quattro anni per i direttori generali, i liquidatori, i sindaci, i dirigenti impegnati nella redazione di documenti contabili societari o gli amministratori di società o enti che espongano fatti materiali falsi nelle comunicazioni alle pubbliche autorità di vigilanza, con lo scopo di ostacolare le loro funzioni e, nello specifico, l'esercizio delle funzioni di vigilanza stesse. Tale reato può riguardare qualsiasi soggetto che sia tenuto ad obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza o sia loro sottoposto per legge. Con la stessa pena sono puniti i soggetti che omettono le comunicazioni necessarie, in qualunque forma, o ostacolino le funzioni delle autorità di vigilanza in maniera consapevole. Il reato si concretizza anche nel caso in cui vengano occultati dei fatti che sarebbe stato obbligatorio comunicare, con mezzi fraudolenti, sia che essi siano occultati in tutto sia che essi siano occultati solo in parte. La punibilità è prevista anche se le informazioni sono relative a beni che la società amministra o possiede per conto di terzi. Nel caso in cui la società abbia dei titoli quotati in un mercato regolamentato in Italia o in un altro Paese della Ue, la pena viene raddoppiata.
Come e quando si consuma il reato di ostacolo alle funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza?
Riprendendo la sentenza n. 40164 del 2010 della Cassazione Penale, si può ritenere che affinché il reato sussista, nel caso in cui esso dipenda dall'occultamento di fatti, non è sufficiente che vi sia stato un silenzio sull'esistenza dei fatti taciuti, rilevanti per la situazione finanziaria, patrimoniale o economica della società, ma occorre che la condotta sia caratterizzata dall'adozione di mezzi fraudolenti.
Un avvocato civilista.