Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB: definizione
- regolamenta la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio;
- autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l'esercizio dei mercati regolamentati, le iscrizioni agli albi delle imprese di investimento e delle società di revisione;
- vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;
- sanziona i soggetti vigilati;
- controlla le informazioni fornite al mercato dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
- accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato;
- comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori;
- collabora con le altre autorità nazionali ed internazionali preposte all'organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari.
La Commissione è composta da un Presidente
– il quale, tra le varie attribuzioni, rappresenta la Commissione e mantiene i
rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali – e da quattro
Commissari, nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente ed i quattro Commissari
devono essere scelti tra persone dotate di specifica e comprovata competenza ed
esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, durano in carica sette
anni, senza possibilità di secondo mandato.
La struttura organizzativa è articolata in
undici Divisioni e trentanove Uffici, il cui coordinamento è affidato al
Direttore Generale, il quale assicura l'organizzazione dell'operato
dell'amministrazione secondo le direttive del Presidente e sulla base dei
compiti e delle attribuzioni definiti in sede regolamentare.