Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - European Insurance and Occupational Pension Authority - EIOPA: definizione
- nei casi indicati dal Regolamento, elabora proposte di norme di regolamentazione e di attuazione, per la definizione di standard tecnici comuni, che possono essere trasfuse in regolamenti dell'Unione Europea;
- al fine di garantire l'interpretazione e l'applicazione uniforme della normativa comunitaria, svolge indagini su specifiche questioni, adotta raccomandazioni nei confronti delle autorità nazionali e, ove necessario, assume decisioni con efficacia diretta nei confronti di singole istituzioni finanziarie dei Paesi membri dell'Unione Europea;
- in situazioni di emergenza che rischino di compromettere il regolare funzionamento, l'integrità e la stabilità del sistema finanziario europeo, svolge un ruolo di coordinamento delle autorità nazionali e, in caso di inattività di quest'ultime, assume decisioni direttamente applicabili agli intermediari finanziari;
- in caso di divergenza tra le singole autorità nazionali in relazione a situazioni transfrontaliere che richiedano cooperazione o decisioni congiunte, ha il potere di: prestare assistenza al fine di risolvere tale contrasto e facilitare il raggiungimento di un accordo; in mancanza di accordo, imporre l'adozione di specifiche misure o l'astensione da qualsiasi attività al fine di risolvere la questione; qualora le autorità nazionali non si conformino alla decisione dell'EIOPA, quest'ultima potrà adottare provvedimenti direttamente nei confronti dei singoli intermediari finanziari.
L'EIOPA è essenzialmente composta dai seguenti organi:
- il consiglio delle autorità di vigilanza (board of supervisors), che è l'organo decisionale dell'Autorità;
- il consiglio di amministrazione, che svolge una funzione di supporto al consiglio e ha competenza, inter alia, sul programma dei lavori e l'adozione del bilancio;
- il presidente, che prepara i lavori del consiglio e ne presiede le riunioni (oltre a quelle del consiglio di amministrazione), il quale ha un incarico a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di altre cariche in ambito nazionale;
- il direttore esecutivo, che è anch'egli, al pari del presidente, un professionista indipendente impiegato a tempo pieno ed assume, tra i vari compiti, la responsabilità dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'EIOPA.
Ordine degli Avvocati di Roma
Orrick Herrington & Sutcliffe