Truffa: definizione
L'articolo 640 codice penale descrive il delitto di truffa nel fatto di
chi, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un profitto ingiusto con altrui danno.
Si tratta di un reato contro il patrimonio e più precisamente
di un delitto con cooperazione artificiosa della vittima, in quanto è
indispensabile un rapporto interattivo tra l'autore del fatto e la persona
offesa. Quest'ultima, infatti, non si limita a subire il reato, ma coopera alla
sua realizzazione, compiendo atti di disposizione patrimoniale che la
danneggiano.
Si ritiene che lo scopo della norma consista nella tutela
della persona umana, sotto il duplice profilo della libertà di determinazione e
dell’integrità del patrimonio.
La pena, nella ipotesi semplice, è la reclusione da sei mesi
a tre anni e la multa da 51 a 1032 euro.
L'articolo 640 codice penale prevede inoltre delle circostanze aggravanti
speciali qualora la truffa sia stata commessa: a danno dello Stato o di altro
ente pubblico; facendo nascere nella persona il timore di un pericolo
immaginario o l'erroneo convincimento di dover seguire un ordine dell’autorità;
avendo profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in
riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
È
bene ricordare che
esistono altre fattispecie di reato autonome, quali la truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis codice penale) e la
frode
informatica (articolo 640 ter codice penale).
Avv. Carlo Melzi d'Eril
Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
La tipizzazione legislativa dell'elemento oggettivo del
reato di truffa prevede una precisa sequenza delle modalità della condotta e
dei conseguenti eventi, che possono così essere schematicamente riassunti e che
debbono essere tutti presenti perché sussista il reato: artifici o raggiri,
induzione in errore, atto dispositivo, danno patrimoniale e profitto ingiusto.
L'elemento soggettivo della truffa, invece, è costituito dal
dolo generico per cui tutti gli elementi costitutivi del reato devono essere
oggetto di rappresentazione e volontà.
All'interno del fatto tipico, assume centrale rilevanza la
condotta diretta a persuadere con l'inganno, definita dal legislatore in
termini di una "induzione mediante artifici o raggiri".
Per artificio si intende, tradizionalmente, la simulazione o
la dissimulazione della realtà atta a indurre in errore una persona per effetto
della percezione di una falsa apparenza, mentre il raggiro viene inteso quale
attività simulatrice che, prescindendo da qualunque concreta "messa in scena",
viene posta in essere solo mediante parole o argomentazioni atte a far
scambiare il falso per il vero.
La giurisprudenza tende a configurare gli artifici e i
raggiri in termini molto ampi, ritenendo di regola sufficiente a concretarli
qualunque simulazione, dissimulazione o subdolo espediente posto in essere per
indurre taluno in errore. Ad esempio, anche la menzogna pura e semplice, se
presentata e architettata in modo tale da indurre in errore la vittima, può
integrare gli estremi dell'artificio o del raggiro. Persino il silenzio, se
serbato in violazione di un obbligo di comunicazione e su circostanze
rilevanti, è ritenuto idoneo a integrare gli artifici e i raggiri, posto che
anche in tali casi il comportamento dell'agente risulta artificiosamente
preordinato a perpetrare l'inganno. Tipico esempio è quello del venditore che
tace determinate caratteristiche (come la presenza di un'ipoteca o vincoli
urbanistici) di un immobile oggetto di una potenziale compravendita.
Il danno patrimoniale, nel reato di truffa, deve conseguire,
attraverso la via mediata dell'atto di disposizione, all'induzione in errore
generata dalla condotta ingannatoria. Tale danno deve comportare una effettiva
perdita patrimoniale.
L'autorità giudiziaria competente è il tribunale in
composizione monocratica avente sede nel luogo ove è commesso il fatto di
reato.
Il reato di truffa, qualora non ricorrano circostanze
aggravanti, è perseguibile a querela della persona offesa. Il termine per la
proposizione della querela è di tre mesi, che decorrono dal giorno in cui si ha
avuto notizia del fatto che costituisce reato, ossia dal momento in cui il
titolare del diritto tutelato ha conoscenza certa -sulla base di elementi seri-
di tutti gli elementi che consentono una piena valutazione sull'esistenza del
reato.
La querela può essere presentata oralmente o per iscritto,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un
ufficiale di polizia giudiziaria.
Come tutte le volte che si ha anche solo il sospetto di
essere indagati o di avere subito un reato, è consigliabile contattare un
avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere
gli eventuali "passi" che, insieme al legale, venissero giudicati necessari o
anche solo opportuni. Più precisamente, e solo per fare un esempio, per valutare
se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere informati
dell'esistenza di procedimenti a proprio.
Nelle ipotesi di truffa aggravata, invece, il reato è
perseguibile d'ufficio.
Se la vittima degli artifici e dei raggiri è stata particolarmente “ingenua” e “poco avveduta”, è comunque configurabile una responsabilità penale?
Ai fini della configurabilità del reato di truffa, non si
ritiene rilevante l'astratta idoneità ingannatoria della condotta truffaldina,
posto che, in tutti i casi in cui si verifica l'induzione in errore e il reato
si consuma, tale idoneità viene ritenuta insita nello stesso ottenimento del
profitto ingiusto da parte del truffatore, pure qualora il raggiro sia stato
grossolano. Anche la valutazione della diligenza impiegata dalla persona
ingannata, nel senso della sua possibilità di "svelare" e "reagire" all’inganno, viene di regola considerata irrilevante al fine della definizione
di artifici e raggiri.
In assenza di un effettivo danno patrimoniale è possibile configurare il reato di truffa?
Di regola si richiede una diminuzione patrimoniale in senso
stretto. Tuttavia, in tema di truffa contrattuale (ossia quella che ha come
fine quello di indurre la vittima a stipulare un contratto che non avrebbe
concluso senza l’inganno del truffatore), talora la giurisprudenza ritiene
sussistente il danno anche se il prezzo pattuito come corrispettivo risulta di
per sé congruo e corrispondente al valore di mercato del bene acquistato per il
tramite della condotta truffaldina. In tali casi, infatti, il danno per la
vittima consiste, avendo fatto un acquisto superfluo e/o inservibile, nella
mancata destinazione del denaro ad impieghi per lei più utili.
Da quando decorre esattamente il termine per poter proporre una querela?
Al fine di valutare la tempestività della querela, nonché il
calcolo dei termini prescrizionali del reato, bisogna considerare che la truffa
(reato istantaneo e di danno) si consuma nel
momento in cui, alla realizzazione della condotta tipica di artifici e
raggiri, abbiano fatto seguito il danno patrimoniale del soggetto passivo e il
profitto ingiusto dell'agente. In particolare, nella truffa contrattuale, il
momento consumativo del reato non coincide con l’attimo in cui la vittima, per
effetto della condotta ingannatoria, stipula il contratto, bensì con quello in
cui il truffatore consegue effettivamente il bene e la vittima lo perde. Ad
esempio, se il pagamento del bene oggetto di truffa sia corrisposto "a rate",
il reato si consuma con l'ultimo atto di pagamento.
L'esposizione sul parabrezza dell'autovettura di un falso contrassegno di assicurazione può essere considerata truffa?
Tale questione è stata più volte affrontata dalla
giurisprudenza, ma con esiti contrastanti.Secondo una prima opinione, l'esposizione sul parabrezza
dell'autovettura del contrassegno assicurativo falsificato integra il reato di
truffa. Infatti, attraverso tale condotta, il soggetto, facendo risultare
l'adempimento dell'obbligo fiscale, si sottrae al pagamento del maggior importo
dovuto al fisco.Tuttavia, di recente la giurisprudenza, ha invece affermato
che tale condotta non integra il reato di truffa, perché manca la necessaria
cooperazione della vittima e manca altresì la sequenza "artificio - induzione
in errore – profitto". Il profitto, infatti, viene realizzato immediatamente,
grazie al mancato versamento della somma dovuta o al versamento di una somma
inferiore, mentre la falsificazione del contrassegno serve solo a dissimulare
il profitto già ottenuto, consistente nella circolazione dell'autovettura senza
copertura assicurativa.
21/12/2011 19:56:42
voglio denunciare per truffa un professionista,in poche parole lui affittava una casa,l'inquilina decise di lasciarmi la mobilia per 500 euro ed io pagai,poi intervenne lui il signor xxx e mi ha chiesto 3000 euro o non mi avrebbe dato la casa,io a quel punto accettai,pagai,ora io ho perso il lavoro,e lui oltre a buttarmi fuori di casa pretende che paghi.io ho proposto un patteggiamento ma lui non si accontenta,praticamente mi ha detto in faccia che o pago o mi rovina. IO SONO INCENSURATO,SONO PULITO IN TUTTO E PER TUTTO,MA MI CHIEDO NE è VARSA LA PENA!causa di tutto mi sono separato ho perso tutto e sono stato male,male seriamente.
cosa devo fare,nessuno si degna di ascoltarmi perchè non ho niente da offrire,devo diventare cattivo!rapinare,spacciare,o peggio possibile che per chi come me non ce niente e nessuno....