Violazioni di fondo altrui: definizione
Le violazioni di fondo altrui sono contemplate sia dall'articolo 614 che dall'articolo 633 del Codice Penale. L'articolo 614 stabilisce che chiunque si introduce in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora altrui, ma anche nelle appartenenze di essi contro la volontà tacita o espressa dei proprietari o di chi ha il diritto di escluderlo deve essere punito con un periodo di reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni. La stessa pena deve essere applicata per chi si introduce con l'inganno o in maniera clandestina in tali luoghi e per chi vi si trattiene. Nel caso in cui il fatto comporti una violenza sulle persone o sulle cose o il colpevole sia palesemente armato, la pena va da un minimo di uno a un massimo di cinque anni: in questa circostanza, si procede di ufficio, mentre nei casi presi in esame in precedenza è necessaria la querela della persona offesa perché il delitto possa essere punito. L'articolo 633, invece, stabilisce una punizione con la reclusione fino a due anni o con una sanzione compresa tra 103 e 1032 euro per chi invade edifici o terreni altrui, siano essi privati o pubblici, in modo arbitrario, allo scopo di trarne profitto o di occuparli. Anche in questo caso il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, invece, nel caso in cui il fatto sia commesso da più di dieci persone o da più di cinque persone delle quali una palesemente armata.
Qual è la ratio legis?
Punendo le violazioni di fondo altrui si tutelano l'integrità e l'inviolabilità della proprietà immobiliare, intesa in questo senso come il diritto di godimento e di utilizzo dei beni immobili stessi. Non è detto che, per essere sanzionata, l'invasione debba avvenire in modo violento: quello che conta è che sia arbitraria, vale a dire che venga attuata senza autorizzazione.
Un avvocato penalista.