Responsabilità équipe medica: definizione
In materia sono sorte nel tempo importanti problematiche di natura giurisprudenziale, soprattutto al fine di stabilire, nel caso di esito infausto del trattamento sanitario, se e in che limiti il singolo medico possa rispondere dei comportamenti colposi riferibili ad altri componenti dell'équipe e, dunque, fino a che punto si estendano i suoi obblighi di diligenza, perizia e prudenza laddove si trovi ad operare unitamente ad altri soggetti.
Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Albè & Associati Studio Legale
Tale soluzione si fonda sul principio di auto-responsabilità, per cui ciascuno è tenuto a rispondere solo del proprio operato, che dovrà naturalmente essere improntato al rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia, senza che il singolo componente dell’équipe debba essere gravato dell'obbligo di sorvegliare altresì l'operato altrui.
Nel campo dell’attività medica d’équipe, tuttavia, il principio dell’affidamento trova alcuni precisi limiti, che sono stati così individuati:
- da un lato, nella posizione apicale e gerarchicamente sovra-ordinata di un sanitario (il cosiddetto capo équipe), in capo al quale sussiste, proprio in ragione della anzidetta posizione apicale, un dovere di sorveglianza sull'operato dei suoi collaboratori, che va ad aggiungersi al generale dovere di osservanza delle regole di diligenza proprie;
- dall'altro, nella sussistenza un determinato stato di fatto tale da annullare l’aspettativa di una condotta altrui corrispondente ai doveri di diligenza, prudenza e perizia, come nei casi in cui, a causa dell’altrui comportamento colposo, sia già in atto una situazione pericolosa per un paziente, oppure vi sia ragionevole motivo di credere che essa possa realizzarsi (determinato, ad esempio, dalle condizioni di salute non buone di un collega, dalla sua giovane età, inesperienza o distrazione).
Ciò significa che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività svolta da un altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, ponendo rimedio o adoperandosi affinché venga posto rimedio a errori altrui, purché i medesimi, come stabilito dalla giurisprudenza, siano evidenti (e non settoriali) e, quindi, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle conoscenze scientifiche del professionista medio.
In queste ipotesi, la responsabilità di ciascuno per il mancato o l’inesatto controllo potrà, quindi, sussistere solamente allorquando il comportamento colposo del compartecipe sia dovuto alla mancata osservanza delle regole di condotta generiche, e non specialistiche, pertinenti cioè alle conoscenze professionali di ciascun medico in quanto tale e rese evidenziabili dalle specifiche circostanze del caso concreto.