Responsabilità civile del medico: definizione
Il medico, come ogni professionista, è soggetto, nell'esercizio della propria attività, a responsabilità civile e penale. Questo vuol dire che egli risponderà in sede civile dei danni causati al paziente nell’esercizio della propria attività ed in sede penale per i reati eventualmente commessi nell’esercizio dell’attività stessa.
La responsabilità civile del medico è connotata da alcuni aspetti peculiari che risentono della particolare considerazione che il legislatore annette all'attività medica. La responsabilità civile, ove riferita ad un soggetto, è la conseguenza giuridica di un comportamento illecito.
Essa viene ravvisata ove sia rinvenibile un rapporto fra fatto illecito ed evento ed è caratterizzata dall'aspetto patrimonialistico-risarcitorio. Il rimedio tipico della responsabilità civile è dunque il risarcimento del danno.
Si dovrà quindi fare riferimento a tre fondamentali tipi della problematica responsabilità medica:
- responsabilità contrattuale;
- responsabilità extracontrattuale;
- tertium genus: responsabilità da contatto sociale.
La responsabilità contrattuale, quale tipo del genus della responsabilità civile, sulla base del disposto di cui all'articolo 1173 codice civile, si applica nei casi di convenzione contrattuale fra ente (o medico) e paziente. Va qui evidenziato che, come risultato dello sforzo di offrire maggiori tutele ai pazienti, in alcuni casi la giurisprudenza ha ravvisato un accordo espresso nel caso di sottoscrizione del cosiddetto "consenso informato", ovvero quel documento sul quale è riportata una dichiarazione liberatoria del paziente nei confronti del medico, nella quale si attesta che quegli si ritiene avvertito del trattamento sanitario e delle conseguenze relative. In termini generali, la norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico sarà quindi quella di cui all'articolo 1218 codice civile, con i temperamenti offerti dall'articolo 2236 codice civile, che dispone che il medico risponde, in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, solo in caso di dolo o colpa grave.
Perché sorga la responsabilità contrattuale, risarcitoria, è necessario anzitutto che il danno sia configurato come conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente del medico. Il nesso di causalità, va ravvisato ove il danno sia conseguenza immediata e diretta. Con conseguenza diretta si fa riferimento all'orientamento causale. In sostanza, la responsabilità sorge ove il medico abbia prodotto l'evento in maniera che questo sia riconducibile direttamente alla sua condotta.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale, a differenza di quella ora insegnata, presenta differenze anzitutto in ordine al regime della prova, ove la prima risente di un regime probatorio di favore, mentre la seconda richiede l'adempimento dell'onere su ciascuno degli elementi fondanti. È dunque richiesta la prova del danno ingiusto, dell'evento dannoso, del nesso causale, del fatto.
Responsabilità da contatto sociale
E’ la forma di responsabilità che si pone ai limiti del contratto e del fatto illecito, figura ricostruita dalla giurisprudenza sulla base di norme ritenute un tempo non direttamente applicabili, alle quali oggi si fa sempre più ricorso, alla ricerca di tutele da offrire a situazioni giuridiche particolarmente bisognevoli.
Il contatto sociale, come detto, nasce da un fatto integrato in un negozio. Tale negozio è costituito dalla richiesta di erogazione di un servizio e dall'accettazione di tale richiesta, d'altra parte.
Da tale rapporto, che si sustanzia in una relazione negoziale fra i soggetti coinvolti, sorgono da una parte il contratto di spedalità con l'ente ospedaliero, d'altro canto una relazione negoziale, che la giurisprudenza ancora stenta a definire compiutamente come obbligatoria, con il medico.
Ove sia integrato il contatto, il relativo onere probatorio sarà posto a carico della parte che intende provarlo. La disciplina applicabile rimane quella vista a proposito del contratto.